| (Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio
dell'ordine ed in materia elettorale).
1. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia
di iscrizione o cancellazione o reiscrizione nell'albo e
quelle in materia disciplinare, nonché i risultati elettorali
possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore
della Repubblica competente con ricorso al Consiglio nazionale
degli statistici.
2. I ricorsi previsti dal comma 1 sono proposti entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
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3. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto
sospensivo. Il Consiglio nazionale ha tuttavia facoltà di
sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo
in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche
infliggere una sanzione disciplinare più grave.
4. In materia elettorale il Consiglio nazionale può
annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando il
rinnovo delle operazioni che ritiene necessarie.
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