| 1. All'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge
12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In caso di prolungato disaccordo tra le parti ed
esperito un ulteriore tentativo di conciliazione, la
Commissione trasmette la propria proposta al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro competente; il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede, se
lo ritiene opportuno, a conferire ad essa efficacia vincolante
fino alla stipulazione di un accordo valutato idoneo dalla
Commissione;".
2. All'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge
12 giugno 1990, n. 146, sono aggiunte, in fine, le parole:
"nei casi di cui alla lettera e), la Commissione, se il
caso riveste particolare gravità o se vi è concomitanza tra
astensioni collettive riguardanti vari servizi del medesimo
settore, può disporre, ove lo ritenga opportuno, un
differimento dell'astensione dal lavoro per un periodo non
superiore a dieci giorni. Può inoltre proporre all'autorità
competente l'approvazione della procedura di cui all'articolo
8. Contro il provvedimento della Commissione è ammesso ricorso
nelle forme stabilite dall'articolo 10;".
3. All'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge
12 giugno 1990, n. 146, sono aggiunte, in fine, le parole:
"valuta altresì il comportamento delle amministrazioni e delle
imprese erogatrici del servizio ai fini di cui al comma 4
dell'articolo 4;".
4. All'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge
12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "a tale scopo" fino alla
fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "in caso
di conflitto nei servizi pubblici essenziali di particolare
rilievo nazionale, il presidente della Commissione, di propria
Pag. 4
iniziativa, o su richiesta del Ministro competente, nomina un
comitato formato da un componente scelto all'interno della
Commissione stessa, e da altri due componenti scelti tra
esperti del settore. Il comitato, previa audizione
dell'impresa o dell'amministrazione che eroga il servizio e
delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dei soggetti che hanno
proclamato lo sciopero, svolge un esame di merito sul caso; al
termine il comitato formula la propria proposta che sottopone
alle parti. In caso di dissenso di queste ultime, il comitato
riferisce al Ministro competente allegando le ragioni di tale
dissenso. Il Ministro, ove lo ritenga opportuno, formula una
proposta definitiva invitando le parti ad attenersi ad essa e
dandovi adeguata diffusione tramite gli organi di stampa e
delle radiotelevisioni;".
| |