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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


34015
DDL2821-0003
Progetto di legge Camera n. 2821 - testo presentato - (DDL12-2821)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2821. TESTIPDL
...C2821.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2821 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  All'articolo 13, comma 1, lettera  a),  della legge
  12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente
  periodo: "In caso di prolungato disaccordo tra le parti ed
  esperito un ulteriore tentativo di conciliazione, la
  Commissione trasmette la propria proposta al Presidente del
  Consiglio dei ministri e al Ministro competente; il Presidente
  del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede, se
  lo ritiene opportuno, a conferire ad essa efficacia vincolante
  fino alla stipulazione di un accordo valutato idoneo dalla
  Commissione;".
    2.  All'articolo 13, comma 1, lettera  b),  della legge
  12 giugno 1990, n. 146, sono aggiunte, in fine, le parole:
  "nei casi di cui alla lettera  e),  la Commissione, se il
  caso riveste particolare gravità o se vi è concomitanza tra
  astensioni collettive riguardanti vari servizi del medesimo
  settore, può disporre, ove lo ritenga opportuno, un
  differimento dell'astensione dal lavoro per un periodo non
  superiore a dieci giorni.  Può inoltre proporre all'autorità
  competente l'approvazione della procedura di cui all'articolo
  8.  Contro il provvedimento della Commissione è ammesso ricorso
  nelle forme stabilite dall'articolo 10;".
    3.  All'articolo 13, comma 1, lettera  c),  della legge
  12 giugno 1990, n. 146, sono aggiunte, in fine, le parole:
  "valuta altresì il comportamento delle amministrazioni e delle
  imprese erogatrici del servizio ai fini di cui al comma 4
  dell'articolo 4;".
    4.  All'articolo 13, comma 1, lettera  e),  della legge
  12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "a tale scopo" fino alla
  fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "in caso
  di conflitto nei servizi pubblici essenziali di particolare
  rilievo nazionale, il presidente della Commissione, di propria
 
                               Pag. 4
 
  iniziativa, o su richiesta del Ministro competente, nomina un
  comitato formato da un componente scelto all'interno della
  Commissione stessa, e da altri due componenti scelti tra
  esperti del settore.  Il comitato, previa audizione
  dell'impresa o dell'amministrazione che eroga il servizio e
  delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della
  legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dei soggetti che hanno
  proclamato lo sciopero, svolge un esame di merito sul caso; al
  termine il comitato formula la propria proposta che sottopone
  alle parti.  In caso di dissenso di queste ultime, il comitato
  riferisce al Ministro competente allegando le ragioni di tale
  dissenso.  Il Ministro, ove lo ritenga opportuno, formula una
  proposta definitiva invitando le parti ad attenersi ad essa e
  dandovi adeguata diffusione tramite gli organi di stampa e
  delle radiotelevisioni;".
 
DATA=950703 FASCID=DDL12-2821 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2821 TOTPAG=0005 TOTDOC=0005 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=282100 00 FASCIDC=12DDL2821 SORTNAV=0282100 000 00000 ZZDDLC2821 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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