| 1. All'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n.
146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contratti
collettivi e gli accordi, anche aziendali, previsti dal
presente comma, debbono prevedere procedure per la prevenzione
e la composizione dei conflitti nonché l'astensione dallo
ciopero per periodi di tempo prestabiliti
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stante l'esame della controversia. La Commissione di cui
all'articolo 12 vigila sulla osservanza delle procedure
previste o, in mancanza, ne propone l'introduzione nei
contratti ed accordi collettivi".
2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n.
146, le parole: "dagli articoli 23 e 26, secondo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle
norme di contratti collettivi che regolano la materia del
versamento dei contributi sindacali".
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