| (Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio
dell'ordine).
1. Il Consiglio nazionale degli statistici, ove accolga
un ricorso proposto entro trenta giorni dalla notificazione
contro la elezione di singoli componenti del Consiglio
dell'ordine, invita quest'ultimo a provvedere alla
sostituzione.
2. Il Consiglio nazionale degli statistici, ove accolga un
ricorso che investa la elezione di tutto il Consiglio
dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al
consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia. Il
Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario
straordinario e trasmette copia del relativo decreto al
Consiglio dell'ordine ed al commissario stesso.
3. Il commissario straordinario provvede alla convocazione
degli elettori per il rinnovo del Consiglio con le modalità
previste dalla presente legge, in quanto applicabili.
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