| 1. I gas di petrolio liquefatti utilizzati, tramite reti di
distribuzione o rifornimento diretto di piccoli serbatoi ad
utilizzo mono o plurifamiliare, per usi domestici di
riscaldamento o produzione di acqua calda e cottura di cibi,
sono sottoposti ad accisa ridotta nella misura del trenta per
cento, secondo le disposizioni del regime di cui al
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
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