| 1. L'imposta sul valore aggiunto applicabile alla
somministrazione di gas di petrolio liquefatti utilizzati ai
sensi dell'articolo 1 è unificata a quella prevista al n.
126- bis della parte terza, della Tabella A, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
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