| 1. Nei comuni di montagna, come definiti dalla legge 31
gennaio 1994, n. 97, al di sotto dei 5.000 abitanti, i veicoli
con i quali viene effettuato il servizio di trasporto degli
alunni delle istituzioni scolastiche ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono
essere utilizzati per il servizio di trasporto ad uso
esclusivo delle associazioni locali.
2. L'uso extra scolastico, deciso con delibera del
consiglio comunale ed autorizzato di volta in volta dal
sindaco o da un suo delegato, non può prevaricare l'attività
scolastica. Con la stessa delibera sono stabilite le tariffe
d'uso da applicarsi alle associazioni locali, tariffe che non
possono essere inferiori ai costi sostenuti comprendendo il
compenso del conducente e il maggior costo assicurativo.
3. Gli assuntori del servizio hanno l'obbligo di provvedere
all'assicurazione dei passeggeri trasportati, per i danni che
a questi possono derivare nell'esecuzione del trasporto. Il
conducente dei mezzi è colui che svolge il servizio
scolastico.
4. I mezzi di trasporto di cui al comma 1, possono essere
impiegati per il raggiungimento di località ubicate nel
territorio della provincia.
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