| (Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio
nazionale degli statistici).
1. La sezione specializzata, costituita presso il
tribunale di Roma, ove accolga un ricorso proposto contro
l'elezione di singoli componenti del Consiglio Nazionale degli
statistici, dispone affinché il Consiglio dell'ordine
competente provveda alla sostituzione.
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2. La sezione specializzata costituita presso il tribunale
di Roma, ove accolga un ricorso che investa l'elezione di
tutto il Consiglio nazionale degli statistici, provvede a
darne immediata comunicazione al Consiglio nazionale degli
statistici e al Ministro di grazia e giustizia che, entro
trenta giorni, chiama per la sostituzione i candidati che
seguono in ordine l'ultimo degli eletti, purché abbiano
riportato almeno tre voti di preferenza. In mancanza di tali
candidati, il Ministro di grazia e giustizia invita il
presidente del Consiglio dell'ordine ad indire elezioni
suppletive.
3. Con le modalità da stabilirsi con il regolamento di cui
all'articolo 46, sono costituite sezioni specializzate presso
il tribunale di Roma e presso la corte di appello di Roma con
l'incarico di decidere, in primo e secondo grado, sulla
impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale, ivi
comprese quelle in materia elettorale.
Capo VII.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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