| (Tipologia degli interventi).
1. Per consentire la realizzazione degli obiettivi di
cui all'articolo 1, al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato sono assegnati 90 miliardi di lire, per il
triennio 1995-1997, destinati alla:
a) ristrutturazione di fabbricati industriali ed
acquisto di macchinari e di impianti a tecnologia avanzata
delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e
di qualità già esistenti sul territorio nazionale;
b) risanamento ambientale e delocalizzazione delle
strutture adibite all'attività dell'industria della ceramica,
sulla base degli standard richiesti dalla normativa
vigente in materia di sicurezza e protezione ambientale;
c) creazione di strutture dedite alla ricerca
tecnologica, che permettano ai produttori di testare la
qualità delle argille che utilizzano, l'uso dei nuovi
coloranti, la produzione di modelli innovativi, nonché il
risparmio energetico;
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d) creazione di consorzi per la promozione e
l'esportazione dei prodotti realizzati nelle imprese operanti
nel settore della ceramica artistica già esistenti nel
territorio nazionale;
e) inserimento di giovani all'interno delle imprese
operanti nel settore della ceramica artistica, tradizionale e
di qualità, nonché la realizzazione di iniziative che tendano
a favorire l'avvicinamento del mondo della scuola con quello
della lavorazione della ceramica.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede, entro il 31 luglio di ogni anno, a
ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, anche sulla base delle richieste di finanziamento
avanzate dalle stesse, le somme stanziate dalla presente
legge.
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