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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3404
DDL0223-0041
Progetto di legge Camera n. 223 - testo presentato - (DDL12-223)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.41 (che inizia a pag.44 dello stampato)
...C223. TESTIPDL
...C223.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. OGGETTO DELLA PROFESSIONE
Art. 39.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC223 ZZ12 ZZPD ZZPR
         (Iscrizioni all'albo e all'elenco speciale).
      1.  Nella prima applicazione della presente legge per il
  periodo di due anni dalla data della sua entrata in vigore, e
  comunque fino a quando non siano emanate le disposizioni
  sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
  professione di statistico, possono presentare domanda di
  iscrizione:
        a)  all'albo:
        1) i laureati in scienze statistiche e demografiche, i
  laureati in scienze statistiche ed attuariali ed i laureati in
  scienze statistiche ed economiche che abbiano una effettiva
  pratica professionale svolta per un periodo non inferiore a
  due anni dopo il conseguimento della laurea;
 
                              Pag. 45
 
        2) i docenti universitari che insegnino, o che abbiano
  insegnato, materie del raggruppamento di metodologie o
  tecniche statistiche, teoriche od applicate;
        3) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della
  presente legge, risultino iscritti nell'albo nazionale degli
  attuari;
        b)  all'elenco speciale:
        1) gli abilitati nelle discipline statistiche, secondo
  le norme del regio decretolegge 24 marzo 1930, n. 436,
  convertito dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748, e della
  legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e del regolamento sugli esami
  di Stato, approvato con il decreto del Ministro della pubblica
  istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 271 del 2 novembre 1957, purché abbiano almeno
  tre anni di attività professionale documentabile in campo
  statistico, alla data di entrata in vigore della presente
  legge;
        2) i diplomati in statistica;
        3) coloro i quali, in possesso di altro genere di
  laurea, abbiano almeno cinque anni di attività professionale
  documentabile, in qualità di direttori di uffici di
  statistica, alla data di entrata in vigore della presente
  legge;
        4) coloro i quali svolgano la funzione di statistico da
  almeno cinque anni presso un ente pubblico e che, essendo in
  possesso di un diploma di laurea, siano stati immessi nei
  relativi ruoli mediante concorso sostenendo un esame scritto
  ed orale di statistica;
        5) coloro i quali dimostrino di esercitare
  lodevolmente, da almeno dieci anni, la professione di
  statistico e di avere cultura adeguata per l'esercizio della
  professione.
    2.  La pratica professionale deve essere dimostrata con
  titoli rilasciati da enti pubblici, da istituti universitari o
  da imprese private.  La pratica professionale è accertata dalla
  commissione esaminatrice di cui all'articolo 42, nei confronti
  dei soggetti
 
                              Pag. 46
 
  di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) della lettera  b)  del
  comma 1 del presente articolo, sulla base dei titoli con
  l'integrazione di un colloquio.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-223 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0223 TOTPAG=0049 TOTDOC=0048 NDOC=0041 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0044 RIGINIZ=021 PAGFIN=0046 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=44 PAGEFIN=46 SORTRES= SORTDDL=022300 00 FASCIDC=12DDL0223 SORTNAV=0022300 000 00000 ZZDDLC223 NDOC0041 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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