| (Iscrizioni all'albo e all'elenco speciale).
1. Nella prima applicazione della presente legge per il
periodo di due anni dalla data della sua entrata in vigore, e
comunque fino a quando non siano emanate le disposizioni
sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di statistico, possono presentare domanda di
iscrizione:
a) all'albo:
1) i laureati in scienze statistiche e demografiche, i
laureati in scienze statistiche ed attuariali ed i laureati in
scienze statistiche ed economiche che abbiano una effettiva
pratica professionale svolta per un periodo non inferiore a
due anni dopo il conseguimento della laurea;
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2) i docenti universitari che insegnino, o che abbiano
insegnato, materie del raggruppamento di metodologie o
tecniche statistiche, teoriche od applicate;
3) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risultino iscritti nell'albo nazionale degli
attuari;
b) all'elenco speciale:
1) gli abilitati nelle discipline statistiche, secondo
le norme del regio decretolegge 24 marzo 1930, n. 436,
convertito dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748, e della
legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e del regolamento sugli esami
di Stato, approvato con il decreto del Ministro della pubblica
istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, purché abbiano almeno
tre anni di attività professionale documentabile in campo
statistico, alla data di entrata in vigore della presente
legge;
2) i diplomati in statistica;
3) coloro i quali, in possesso di altro genere di
laurea, abbiano almeno cinque anni di attività professionale
documentabile, in qualità di direttori di uffici di
statistica, alla data di entrata in vigore della presente
legge;
4) coloro i quali svolgano la funzione di statistico da
almeno cinque anni presso un ente pubblico e che, essendo in
possesso di un diploma di laurea, siano stati immessi nei
relativi ruoli mediante concorso sostenendo un esame scritto
ed orale di statistica;
5) coloro i quali dimostrino di esercitare
lodevolmente, da almeno dieci anni, la professione di
statistico e di avere cultura adeguata per l'esercizio della
professione.
2. La pratica professionale deve essere dimostrata con
titoli rilasciati da enti pubblici, da istituti universitari o
da imprese private. La pratica professionale è accertata dalla
commissione esaminatrice di cui all'articolo 42, nei confronti
dei soggetti
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di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) della lettera b) del
comma 1 del presente articolo, sulla base dei titoli con
l'integrazione di un colloquio.
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