| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 90 miliardi di lire per il triennio
1995-1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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