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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


34045
DDL2826-0002
Progetto di legge Camera n. 2826 - testo presentato - (DDL12-2826)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2826. TESTIPDL
...C2826.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2826 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Il decreto del Presidente
  della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, (emanato in
  attuazione delle direttive CEE n. 75/442, n. 76/403 e n.
  78/319) ed il decreto del Presidente della Repubblica 24
  maggio 1988, n. 203, (emanato in attuazione delle direttive
  CEE n. 80/779, n. 82/884, n. 84/360 e n. 85/203) hanno
  finalmente introdotto nel nostro ordinamento una compiuta e
  dettagliata disciplina delle attività di smaltimento dei
  rifiuti e di salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento.
    Gli scopi perseguiti con l'emanazione di tali norme debbono
  certo essere condivisi e, a distanza di tempo, non può
  disconoscersi la loro efficacia nella prevenzione e nella
  repressione dei comportamenti abusivi maggiormente pericolosi
  per la salubrità dell'ambiente.
    I testi normativi richiamati prevedono, quale principio
  fondamentale, l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione in
  vista dell'esercizio di attività che possano comportare
  emissioni dannose per l'ambiente, o che si risolvano nello
  smaltimento dei rifiuti.  Altre prescrizioni, giustamente
  severe e rigorose, debbono poi osservarsi nello svolgimento di
  queste attività, che altrimenti potrebbero esporre a gravi
  pericoli la salute dei cittadini, minando l'equilibrio
  ecologico.
    Senza dunque disconoscere l'immutata esigenza di tutelare
  tali valori, neppure si può trascurare che i precetti del
  decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e del
  decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 sono
  assistiti da sanzione penale e configurano ipotesi di reati
  contravvenzionali.  Occorre pertanto
 
                               Pag. 2
 
  verificare, a distanza di molti anni ormai dall'entrata in
  vigore di tali norme, la loro effettiva applicabilità, per non
  consentire che la sanzione penale venga irrogata
  indiscriminatamente ed a titolo di mera responsabilità
  oggettiva.  L'esperienza ha infatti dimostrato che, in non rari
  casi, l'inosservanza delle disposizioni predette non è
  conseguenza della volontà dell'agente, né peraltro di un suo
  atteggiamento colposo: si pensi ai pubblici funzionari, quali
  ad esempio i sindaci e gli amministratori comunali,
  incriminati e condannati perché le note carenze strutturali ed
  organizzative degli uffici o la mancanza di mezzi economici li
  avevano costretti all'inosservanza degli obblighi di legge.
    In questi casi, ed in altri consimili, la natura
  contravvenzionale del reato preclude al giudice approfondite
  indagini circa l'elemento soggettivo, tanto che ben
  difficilmente può pervenirsi ad una pronuncia assolutoria, per
  quanto intuitivamente giusta.
    Non poche sentenze dei giudici di merito, sensibili
  evidentemente ad una valutazione non rigida né formalistica
  dei fatti, hanno per la verità richiamato l'inesigibilità del
  comportamento doveroso, escludendo per questa via la
  responsabilità
  penale dei soggetti che, oggettivamente, non ebbero la
  possibilità di conformarsi al precetto.
    Questa operazione ermeneutica, se appare equa, suscita
  nondimeno gravi preoccupazioni, perché è stata finora condotta
  in assenza di un preciso referente normativo, sulla scorta di
  valutazioni altamente soggettive e perciò incompatibili con il
  principio di legalità.
    La presente proposta di legge contempla appunto
  l'introduzione di una norma scriminante, fondata sul criterio
  della inesigibilità obiettiva, della quale delinea i caratteri
  essenziali.
    Così i giudici dovranno adeguare il percorso logico delle
  loro pronunce ad un parametro legalmente dato e
  sufficientemente preciso, secondo quanto è imposto
  dall'articolo 25 della Costituzione.
    Si ritiene che la norma della quale si auspica
  l'approvazione non possa in alcun modo indebolire la tutela
  penale dei beni della salute e dell'integrità dell'ambiente,
  contribuendo anzi a far emergere le cause reali
  dell'inosservanza delle norme richiamate, senza addossare
  sbrigativamente colpe e responsabilità in capo a soggetti
  individuati soltanto per la loro posizione istituzionale.
 
DATA=950704 FASCID=DDL12-2826 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2826 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=012 PAGFIN=0002 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=282600 00 FASCIDC=12DDL2826 SORTNAV=0282600 000 00000 ZZDDLC2826 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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