| Onorevoli Colleghi! -- Il decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, (emanato in
attuazione delle direttive CEE n. 75/442, n. 76/403 e n.
78/319) ed il decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, (emanato in attuazione delle direttive
CEE n. 80/779, n. 82/884, n. 84/360 e n. 85/203) hanno
finalmente introdotto nel nostro ordinamento una compiuta e
dettagliata disciplina delle attività di smaltimento dei
rifiuti e di salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento.
Gli scopi perseguiti con l'emanazione di tali norme debbono
certo essere condivisi e, a distanza di tempo, non può
disconoscersi la loro efficacia nella prevenzione e nella
repressione dei comportamenti abusivi maggiormente pericolosi
per la salubrità dell'ambiente.
I testi normativi richiamati prevedono, quale principio
fondamentale, l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione in
vista dell'esercizio di attività che possano comportare
emissioni dannose per l'ambiente, o che si risolvano nello
smaltimento dei rifiuti. Altre prescrizioni, giustamente
severe e rigorose, debbono poi osservarsi nello svolgimento di
queste attività, che altrimenti potrebbero esporre a gravi
pericoli la salute dei cittadini, minando l'equilibrio
ecologico.
Senza dunque disconoscere l'immutata esigenza di tutelare
tali valori, neppure si può trascurare che i precetti del
decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 sono
assistiti da sanzione penale e configurano ipotesi di reati
contravvenzionali. Occorre pertanto
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verificare, a distanza di molti anni ormai dall'entrata in
vigore di tali norme, la loro effettiva applicabilità, per non
consentire che la sanzione penale venga irrogata
indiscriminatamente ed a titolo di mera responsabilità
oggettiva. L'esperienza ha infatti dimostrato che, in non rari
casi, l'inosservanza delle disposizioni predette non è
conseguenza della volontà dell'agente, né peraltro di un suo
atteggiamento colposo: si pensi ai pubblici funzionari, quali
ad esempio i sindaci e gli amministratori comunali,
incriminati e condannati perché le note carenze strutturali ed
organizzative degli uffici o la mancanza di mezzi economici li
avevano costretti all'inosservanza degli obblighi di legge.
In questi casi, ed in altri consimili, la natura
contravvenzionale del reato preclude al giudice approfondite
indagini circa l'elemento soggettivo, tanto che ben
difficilmente può pervenirsi ad una pronuncia assolutoria, per
quanto intuitivamente giusta.
Non poche sentenze dei giudici di merito, sensibili
evidentemente ad una valutazione non rigida né formalistica
dei fatti, hanno per la verità richiamato l'inesigibilità del
comportamento doveroso, escludendo per questa via la
responsabilità
penale dei soggetti che, oggettivamente, non ebbero la
possibilità di conformarsi al precetto.
Questa operazione ermeneutica, se appare equa, suscita
nondimeno gravi preoccupazioni, perché è stata finora condotta
in assenza di un preciso referente normativo, sulla scorta di
valutazioni altamente soggettive e perciò incompatibili con il
principio di legalità.
La presente proposta di legge contempla appunto
l'introduzione di una norma scriminante, fondata sul criterio
della inesigibilità obiettiva, della quale delinea i caratteri
essenziali.
Così i giudici dovranno adeguare il percorso logico delle
loro pronunce ad un parametro legalmente dato e
sufficientemente preciso, secondo quanto è imposto
dall'articolo 25 della Costituzione.
Si ritiene che la norma della quale si auspica
l'approvazione non possa in alcun modo indebolire la tutela
penale dei beni della salute e dell'integrità dell'ambiente,
contribuendo anzi a far emergere le cause reali
dell'inosservanza delle norme richiamate, senza addossare
sbrigativamente colpe e responsabilità in capo a soggetti
individuati soltanto per la loro posizione istituzionale.
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