| 1. Dopo l'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è inserito il seguente:
"Art. 26- bis. - 1. Non è punibile chi tiene i
comportamenti vietati dal presente decreto in conseguenza di
circostanze oggettive e da lui immodificabili, indipendenti
dalla sua volontà e tali da rendere non realizzabile, e
pertanto obiettivamente inesigibile, l'osservanza del precetto
penale".
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