| (Presentazione delle domande).
1. Le domande, in carta legale, corredate dei documenti
relativi alla pratica professionale, quando necessari, e dalle
ricevute di versamento della tassa per le concessioni
governative e della tassa di iscrizione nell'albo, devono
essere indirizzate dagli interessati alla commissione
esaminatrice, istituita ai sensi dell'articolo 42, presso il
Ministero di grazia e giustizia. A coloro che abbiano
presentato regolare domanda entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la
stessa anzianità di iscrizione.
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