| 1. Al primo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 14 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, dopo le parole: "coltivata dal
proprietario diretto coltivatore" sono aggiunte le seguenti:
"o imprenditore agricolo a titolo principale".
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