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Onorevoli Colleghi! -- La legislazione nazionale
urbanistica è costellata da una serie di incongruenze dovute
al sovrapporsi di provvedimenti frammentari e non coordinati
cui manca una visione generale ed organica dei problemi da
risolvere: il fatto è particolarmente evidente per quanto
concerne le norme sull'espropriazione per pubblica utilità che
si sono succedute nel tempo, contrassegnate anche
dall'intervento della Corte costituzionale.
Con particolare riferimento al settore agricolo si rileva
che, ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, così come sostituito dall'articolo 14 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, il proprietario diretto coltivatore che
coltivi un'area da espropriare ha diritto ad una indennità
aggiuntiva in caso di cessione volontaria dell'area stessa.
Detta indennità è determinata in misura uguale al valore
agricolo medio corrispondente al tipo di coltura
effettivamente praticata.
La norma, che risale al 1977, non poteva tener conto della
evoluzione del settore agricolo anche con riferimento alle
figure soggettive ora presenti: ci si riferisce, in
particolare, all'imprenditore agricolo a titolo principale,
che ha assunto dei connotati del tutto simili al coltivatore
diretto e rappresenta la figura soggettiva su cui si basa la
politica agricola dell'Unione europea.
Per tali motivi la Commissione Agricoltura ha ritenuto di
intervenire sulla normativa in oggetto al fine di equiparare,
ai fini delle norme sull'espropriazione per pubblica utilità,
le due figure del coltivatore diretto e dell'imprenditore a
titolo principale, non avendo motivi di sussistere alcuna
differenza tra le due figure.
Giuseppe PETRELLI, Relatore.
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