| (Finalità della legge).
1. Il Ministro della sanità, promuove, nell'ambito del
Piano sanitario nazionale e del Progetto obiettivo lotta alle
neoplasie, con atto di indirizzo e coordinamento, finalità e
obiettivi per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
e delle prestazioni per il trattamento a domicilio di pazienti
colpiti da neoplasie o da altre patologie, in fase
preterminale e terminale, in tutti i casi in cui è possibile
la dimissione dal presidio ospedaliero e la prosecuzione delle
terapie necessarie a livello domiciliare o in idonee residenze
collettive.
2. A tal fine, il Ministro della sanità, con la
collaborazione delle associazioni e dei soggetti del
volontariato che operano nel settore, le organizzazioni
sindacali dei medici, degli psicologi e degli assistenti
sociali più rappresentative a livello nazionale, nonché le
società scientifiche del settore, tenendo conto di quanto
previsto in materia dal Piano sanitario nazionale, predispone
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le linee e gli indirizzi di un programma
pluriennale di interventi, concordato nell'ambito del
coordinamento nazionale degli assessori alla sanità e della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il programma di cui al comma 2 definisce, sulla base dei
criteri e delle finalità della presente legge, l'assetto
organizzativo, le modalità e le risorse con cui dovranno
essere realizzati i programmi regionali nonché gli interventi
attuativi delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere nel settore.
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