| (Princìpi e criteri del trattamento
domiciliare).
1. Al fine di assicurare una individuazione pertinente e
omogenea dei pazienti in fase preterminale e terminale da
sottoporre a trattamento domiciliare, l'atto di indirizzo e
coordinamento per la definizione dei programmi regionali di
cui all'articolo 1, comma 2, stabilisce criteri specifici di
eleggibilità facendo riferimento in particolare:
a) al disagio ad accedere alle strutture
sanitarie;
b) all'idoneità del domicilio e alle disponibilità
familiari;
c) agli effetti della terapia antiplastica o di
altre terapie;
d) alla necessità di terapie antalgiche di supporto
e di altri interventi palliativi;
e) all'aspettativa di vita.
2. Ciascun trattamento domiciliare è attivato su richiesta
del paziente o dei suoi familiari, sentito il parere del
medico di base e previa autorizzazione dell'unità sanitaria
locale o dell'azienda ospedaliera competente.
3. Eventuali forme di trattamento domiciliare erogate al di
fuori dei criteri di eleggibilità di cui al comma 1, non
rientrano nelle peculiari finalità e nei benefici previsti
dalla presente legge e sono disciplinate dalla normativa
vigente, nazionale e regionale, in materia di assistenza
domiciliare senza costi aggiuntivi specifici a carico del
Fondo sanitario nazionale.
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