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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


34061
DDL2829-0005
Progetto di legge Camera n. 2829 - testo presentato - (DDL12-2829)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C2829. TESTIPDL
...C2829.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2829 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Tipologie di assistenza a domicilio
           per pazienti preterminali e terminali).
    1.  L'assistenza a domicilio per pazienti in fase
  preterminale e terminale può realizzarsi sia attraverso forme
  di trattamento
 
                               Pag. 5
 
  domiciliare già previste dalle vigenti leggi regionali,
  in rapporto alle attività delle unità sanitarie locali, sia
  mediante modalità di ospedalizzazione domiciliare poste in
  essere, a livello regionale, dalle leggi di riorganizzazione
  delle unità sanitarie locali e dai presìdi ospedalieri in
  unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, e sia attraverso
  strutture e organizzazioni di volontariato accreditate a
  livello regionale con cui sono stabiliti appositi protocolli
  per i contratti di fornitura dei servizi e delle prestazioni
  cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere devono
  fare riferimento.
    2.  L'atto di indirizzo e coordinamento del Ministro della
  sanità, di cui all'articolo 1, prevede in particolare forme
  diversificate di trattamento domiciliare per pazienti in fase
  preterminale e terminale quali:
        a)  assistenza domiciliare programmata di cui agli
  accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti con i
  medici di medicina generale;
        b)  assistenza domiciliare integrata, di cui agli
  accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti con i
  medici di medicina generale;
        c)  ospedalizzazione a domicilio;
        d)  altre forme di assistenza domiciliare integrata
  da realizzarsi con il concorso dei diversi servizi e presìdi
  delle unità sanitarie locali previsti dalle leggi regionali o
  dai piani sanitari regionali.
    3.  Per la progettazione e la realizzazione delle diverse
  forme di assistenza a domicilio e in particolare di quella di
  cui alla lettera  d)  del comma 2, le regioni definiscono
  i criteri per un modello organizzativo integrato come
  riferimento metodologico e operativo per le strutture
  sanitarie nel proprio territorio regionale.
    4.  L'atto di indirizzo e coordinamento del Ministro della
  sanità, di cui all'articolo 1, definisce altresì i criteri
  generali per l'accreditamento delle associazioni di
  volontariato esistenti e operanti nel settore
 
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  dell'assistenza ai pazienti in fase preterminale e terminale,
  nonché le modalità e i requisiti connessi all'erogazione delle
  prestazioni di tale forma di assistenza, nonché i criteri di
  verifica dell'attività svolta, sia sul piano tecnico sia
  amministrativo, indicando altresì alle regioni criteri per la
  predisposizione di schede di verifica della qualità sia
  dirette agli operatori del settore sia agli utenti per la
  valutazione delle prestazioni erogate e del loro
  gradimento.
    5.  Nell'ambito dell'atto di indirizzo e coordinamento di
  cui all'articolo 1, sono definiti altresì criteri per
  l'erogazione delle diverse forme di assistenza domiciliare a
  totale carico del Servizio sanitario nazionale, laddove
  ricorrano condizioni di esenzione totale o parziale previste
  dalla legislazione vigente, di compartecipazione alla spesa da
  parte del singolo o della famiglia a seconda del reddito
  familiare e del numero dei componenti la famiglia stessa e
  percettori di reddito o a totale carico della medesima, nonché
  eventuali forme di erogazione di incentivi anche economici
  alla famiglia, per realizzare le condizioni più idonee alla
  presa in carica e ai relativi trattamenti in ambito
  domiciliare delle diverse tipologie di assistenza previste
  dalla presente legge.  Le regioni nell'ambito dei criteri
  previsti dispongono le modalità organizzative utili ad
  assicurare la più tempestiva effettuazione della visita
  collegiale da parte della competente commissione per
  l'accertamento della invalidità civile, valevole ai fini
  dell'immediata erogazione dei servizi e delle prestazioni di
  assistenza domiciliare.
    6.  A seconda delle tipologie di trattamento domiciliare cui
  è sottoposto il paziente, i soggetti erogatori delle
  prestazioni provvedono ad assumere le norme di comportamento e
  le modalità di intervento specificatamente previste dai
  programmi regionali.  In particolare per quanto riguarda i
  pazienti interessati all'ospedalizzazione domiciliare,
  dovranno essere osservati i requisiti propri di assistenza in
  regime di ricovero sia per quanto riguarda le modalità
  ordinarie d'intervento che le emergenze sanitarie.
 
DATA=950705 FASCID=DDL12-2829 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2829 TOTPAG=0008 TOTDOC=0008 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=031 PAGFIN=0006 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=282900 00 FASCIDC=12DDL2829 SORTNAV=0282900 000 00000 ZZDDLC2829 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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