| (Tipologie di assistenza a domicilio
per pazienti preterminali e terminali).
1. L'assistenza a domicilio per pazienti in fase
preterminale e terminale può realizzarsi sia attraverso forme
di trattamento
Pag. 5
domiciliare già previste dalle vigenti leggi regionali,
in rapporto alle attività delle unità sanitarie locali, sia
mediante modalità di ospedalizzazione domiciliare poste in
essere, a livello regionale, dalle leggi di riorganizzazione
delle unità sanitarie locali e dai presìdi ospedalieri in
unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, e sia attraverso
strutture e organizzazioni di volontariato accreditate a
livello regionale con cui sono stabiliti appositi protocolli
per i contratti di fornitura dei servizi e delle prestazioni
cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere devono
fare riferimento.
2. L'atto di indirizzo e coordinamento del Ministro della
sanità, di cui all'articolo 1, prevede in particolare forme
diversificate di trattamento domiciliare per pazienti in fase
preterminale e terminale quali:
a) assistenza domiciliare programmata di cui agli
accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti con i
medici di medicina generale;
b) assistenza domiciliare integrata, di cui agli
accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti con i
medici di medicina generale;
c) ospedalizzazione a domicilio;
d) altre forme di assistenza domiciliare integrata
da realizzarsi con il concorso dei diversi servizi e presìdi
delle unità sanitarie locali previsti dalle leggi regionali o
dai piani sanitari regionali.
3. Per la progettazione e la realizzazione delle diverse
forme di assistenza a domicilio e in particolare di quella di
cui alla lettera d) del comma 2, le regioni definiscono
i criteri per un modello organizzativo integrato come
riferimento metodologico e operativo per le strutture
sanitarie nel proprio territorio regionale.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento del Ministro della
sanità, di cui all'articolo 1, definisce altresì i criteri
generali per l'accreditamento delle associazioni di
volontariato esistenti e operanti nel settore
Pag. 6
dell'assistenza ai pazienti in fase preterminale e terminale,
nonché le modalità e i requisiti connessi all'erogazione delle
prestazioni di tale forma di assistenza, nonché i criteri di
verifica dell'attività svolta, sia sul piano tecnico sia
amministrativo, indicando altresì alle regioni criteri per la
predisposizione di schede di verifica della qualità sia
dirette agli operatori del settore sia agli utenti per la
valutazione delle prestazioni erogate e del loro
gradimento.
5. Nell'ambito dell'atto di indirizzo e coordinamento di
cui all'articolo 1, sono definiti altresì criteri per
l'erogazione delle diverse forme di assistenza domiciliare a
totale carico del Servizio sanitario nazionale, laddove
ricorrano condizioni di esenzione totale o parziale previste
dalla legislazione vigente, di compartecipazione alla spesa da
parte del singolo o della famiglia a seconda del reddito
familiare e del numero dei componenti la famiglia stessa e
percettori di reddito o a totale carico della medesima, nonché
eventuali forme di erogazione di incentivi anche economici
alla famiglia, per realizzare le condizioni più idonee alla
presa in carica e ai relativi trattamenti in ambito
domiciliare delle diverse tipologie di assistenza previste
dalla presente legge. Le regioni nell'ambito dei criteri
previsti dispongono le modalità organizzative utili ad
assicurare la più tempestiva effettuazione della visita
collegiale da parte della competente commissione per
l'accertamento della invalidità civile, valevole ai fini
dell'immediata erogazione dei servizi e delle prestazioni di
assistenza domiciliare.
6. A seconda delle tipologie di trattamento domiciliare cui
è sottoposto il paziente, i soggetti erogatori delle
prestazioni provvedono ad assumere le norme di comportamento e
le modalità di intervento specificatamente previste dai
programmi regionali. In particolare per quanto riguarda i
pazienti interessati all'ospedalizzazione domiciliare,
dovranno essere osservati i requisiti propri di assistenza in
regime di ricovero sia per quanto riguarda le modalità
ordinarie d'intervento che le emergenze sanitarie.
| |