| (Compiti delle regioni).
1. Le regioni, per la predisposizione e la realizzazione
delle azioni di cui al presente articolo, e tenuto conto
dell'atto d'indirizzo e coordinamento del Ministro della
sanità delineano con propria legge o con circolare applicativa
del citato atto d'indirizzo e coordinamento, criteri e
riferimenti, organizzativi e operativi, rivolti a tutti i
pazienti in fase preterminale e terminale qualunque sia la
patologia sofferta, stabilendo altresì le modalità cui
ispirarsi, per l'individuazione del responsabile degli aspetti
organizzativi complessivi.
2. Nell'ambito di tale contesto le regioni provvedono a
dettare indirizzi e obiettivi alle unità sanitarie locali,
alle aziende ospedaliere, alle associazioni di volontariato
operanti in materia affinché, nell'ambito del riordino
organizzativo dei servizi sanitari e sociali, laddove è
prevista una specifica delega da parte dei comuni alle unità
sanitarie locali, secondo la legislazione vigente, provvedano
all'organizzazione e al funzionamento di apposite strutture o
unità operative preposte all'assistenza domiciliare dei
pazienti in fase preterminale o terminale, qualunque sia la
patologia sofferta, avendo cura di adottare soluzioni
organizzative di tipo dipartimentale. Dette strutture, sulla
base delle indicazioni contenute nelle disposizioni regionali,
dovranno provvedere in particolare:
a) alla predisposizione e all'espletamento di ogni
procedura tecnico-amministrativa occorrente alla verifica
della sussistenza dei presupposti di eleggibilità di cui al
comma 1 dell'articolo 2;
b) alla individuazione delle modalità di assistenza
a domicilio più idonea per ogni singolo paziente, tra quelle
individuate al comma 2 dell'articolo 3;
c) alla presa in carica del paziente e alla
formulazione di un piano di trattamento domiciliare
specifico.
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