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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


34062
DDL2829-0006
Progetto di legge Camera n. 2829 - testo presentato - (DDL12-2829)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C2829. TESTIPDL
...C2829.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 7 Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2829 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Compiti delle regioni).
    1.  Le regioni, per la predisposizione e la realizzazione
  delle azioni di cui al presente articolo, e tenuto conto
  dell'atto d'indirizzo e coordinamento del Ministro della
  sanità delineano con propria legge o con circolare applicativa
  del citato atto d'indirizzo e coordinamento, criteri e
  riferimenti, organizzativi e operativi, rivolti a tutti i
  pazienti in fase preterminale e terminale qualunque sia la
  patologia sofferta, stabilendo altresì le modalità cui
  ispirarsi, per l'individuazione del responsabile degli aspetti
  organizzativi complessivi.
    2.  Nell'ambito di tale contesto le regioni provvedono a
  dettare indirizzi e obiettivi alle unità sanitarie locali,
  alle aziende ospedaliere, alle associazioni di volontariato
  operanti in materia affinché, nell'ambito del riordino
  organizzativo dei servizi sanitari e sociali, laddove è
  prevista una specifica delega da parte dei comuni alle unità
  sanitarie locali, secondo la legislazione vigente, provvedano
  all'organizzazione e al funzionamento di apposite strutture o
  unità operative preposte all'assistenza domiciliare dei
  pazienti in fase preterminale o terminale, qualunque sia la
  patologia sofferta, avendo cura di adottare soluzioni
  organizzative di tipo dipartimentale.  Dette strutture, sulla
  base delle indicazioni contenute nelle disposizioni regionali,
  dovranno provvedere in particolare:
        a)  alla predisposizione e all'espletamento di ogni
  procedura tecnico-amministrativa occorrente alla verifica
  della sussistenza dei presupposti di eleggibilità di cui al
  comma 1 dell'articolo 2;
        b)  alla individuazione delle modalità di assistenza
  a domicilio più idonea per ogni singolo paziente, tra quelle
  individuate al comma 2 dell'articolo 3;
        c)  alla presa in carica del paziente e alla
  formulazione di un piano di trattamento domiciliare
  specifico.
 
DATA=950705 FASCID=DDL12-2829 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2829 TOTPAG=0008 TOTDOC=0008 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=282900 00 FASCIDC=12DDL2829 SORTNAV=0282900 000 00000 ZZDDLC2829 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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