| Onorevoli Colleghi! -- Il recente dibattito inerente il
riordino del sistema previdenziale pubblico ha evidenziato
l'importanza che può assumere per tutti i cittadini una
riforma di struttura che, tra l'altro, si ispiri per i futuri
trattamenti a princìpi di equità.
Ciò non toglie, tuttavia, che certe manifeste sperequazioni
che nel tempo si sono prodotte a danno di alcune categorie di
lavoratori non debbano essere meritevoli di attenzione e,
conseguentemente, dell'azione riparatrice del legislatore.
E' il caso dei lavoratori dipendenti del comparto della
sanità collocati in pensione in due distinti periodi di tempo
che hanno fruito di un diverso e penalizzante trattamento.
Del primo gruppo fanno parte i dipendenti ospedalieri
cessati dal servizio dal 1^ gennaio 1975 al 31 dicembre 1976,
che non
hanno ricevuto nessuna perequazione per dinamica salariale
per la propria pensione fino al 1^ gennaio 1977 (i cessati dal
servizio dal 1^ gennaio 1975 al 31 dicembre 1975) e fino al 1^
gennaio 1978 (i cessati dal servizio dal 1^ gennaio 1976 al 31
dicembre 1976).
Insignificante a questo fine è risultato il tentativo di
porre rimedio all'ingiustizia operata con l'articolo 4, comma
3, della legge n. 59 del 1991 che ha disposto aumenti del 4
per cento e del 6 per cento sulle pensioni aventi decorrenza
dal 1^ gennaio 1975 al 31 dicembre 1976, liquidate dagli
Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
Questi pensionati oltre a subire il cosiddetto "anno di
carenza" non hanno nemmeno ricevuto l'aumento del 15 per cento
della pensione previsto dall'articolo 25 della legge 29 aprile
1976, n. 177, per i
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cessati dal 1^ luglio 1973 al 31 dicembre 1974.
Si è così verificato che a parità di anzianità contributiva
e di qualifica le pensioni aventi decorrenza prima e dopo il
biennio 1975-1976 ricevono circa 250 mila lire in più al
mese.
I pensionati interessati sono stimati in circa 20 mila ed
il costo da sostenere in circa 55 miliardi per ogni anno.
Del secondo gruppo fanno parte invece i dipendenti delle
unità sanitarie locali cessati dal servizio dal 1^ gennaio
1983 al 31 dicembre 1987 nei confronti dei quali non sono
stati riconosciuti quali emolumenti pensionabili gli aumenti
salariali maturati durante la vigenza contrattuale.
Appare doveroso precisare che tali benefici sono stati già
riconosciuti, come
facenti parte della base di calcolo per la pensione, ai
dipendenti del Ministero della pubblica istruzione collocati a
riposo durante la vigenza del contratto di lavoro 1^ gennaio
1982-31 dicembre 1984, da una sentenza della Corte dei conti a
sezioni riunite recante i nn. 9-10-11/QMRF/3 del 2 dicembre
1994.
Il costo previsto per questo secondo gruppo di lavoratori
dovrebbe essere circoscritto in circa lire 26 miliardi
annui.
La nuova regolamentazione che proponiamo oltre a dare
legittimazione ad un diritto previsto, tra l'altro,
dall'articolo 13 della legge n. 93 del 1983, eviterebbe il
prodursi di un contenzioso e risponderebbe positivamente al
disagio creatosi nella categoria.
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