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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


34066
DDL2830-0002
Progetto di legge Camera n. 2830 - testo presentato - (DDL12-2830)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2830. TESTIPDL
...C2830.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2830 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il recente dibattito inerente il
  riordino del sistema previdenziale pubblico ha evidenziato
  l'importanza che può assumere per tutti i cittadini una
  riforma di struttura che, tra l'altro, si ispiri per i futuri
  trattamenti a princìpi di equità.
    Ciò non toglie, tuttavia, che certe manifeste sperequazioni
  che nel tempo si sono prodotte a danno di alcune categorie di
  lavoratori non debbano essere meritevoli di attenzione e,
  conseguentemente, dell'azione riparatrice del legislatore.
    E' il caso dei lavoratori dipendenti del comparto della
  sanità collocati in pensione in due distinti periodi di tempo
  che hanno fruito di un diverso e penalizzante trattamento.
    Del primo gruppo fanno parte i dipendenti ospedalieri
  cessati dal servizio dal 1^ gennaio 1975 al 31 dicembre 1976,
  che non
  hanno ricevuto nessuna perequazione per dinamica salariale
  per la propria pensione fino al 1^ gennaio 1977 (i cessati dal
  servizio dal 1^ gennaio 1975 al 31 dicembre 1975) e fino al 1^
  gennaio 1978 (i cessati dal servizio dal 1^ gennaio 1976 al 31
  dicembre 1976).
    Insignificante a questo fine è risultato il tentativo di
  porre rimedio all'ingiustizia operata con l'articolo 4, comma
  3, della legge n. 59 del 1991 che ha disposto aumenti del 4
  per cento e del 6 per cento sulle pensioni aventi decorrenza
  dal 1^ gennaio 1975 al 31 dicembre 1976, liquidate dagli
  Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
    Questi pensionati oltre a subire il cosiddetto "anno di
  carenza" non hanno nemmeno ricevuto l'aumento del 15 per cento
  della pensione previsto dall'articolo 25 della legge 29 aprile
  1976, n. 177, per i
 
                               Pag. 2
 
  cessati dal 1^ luglio 1973 al 31 dicembre 1974.
    Si è così verificato che a parità di anzianità contributiva
  e di qualifica le pensioni aventi decorrenza prima e dopo il
  biennio 1975-1976 ricevono circa 250 mila lire in più al
  mese.
    I pensionati interessati sono stimati in circa 20 mila ed
  il costo da sostenere in circa 55 miliardi per ogni anno.
    Del secondo gruppo fanno parte invece i dipendenti delle
  unità sanitarie locali cessati dal servizio dal 1^ gennaio
  1983 al 31 dicembre 1987 nei confronti dei quali non sono
  stati riconosciuti quali emolumenti pensionabili gli aumenti
  salariali maturati durante la vigenza contrattuale.
    Appare doveroso precisare che tali benefici sono stati già
  riconosciuti, come
  facenti parte della base di calcolo per la pensione, ai
  dipendenti del Ministero della pubblica istruzione collocati a
  riposo durante la vigenza del contratto di lavoro 1^ gennaio
  1982-31 dicembre 1984, da una sentenza della Corte dei conti a
  sezioni riunite recante i nn. 9-10-11/QMRF/3 del 2 dicembre
  1994.
    Il costo previsto per questo secondo gruppo di lavoratori
  dovrebbe essere circoscritto in circa lire 26 miliardi
  annui.
    La nuova regolamentazione che proponiamo oltre a dare
  legittimazione ad un diritto previsto, tra l'altro,
  dall'articolo 13 della legge n. 93 del 1983, eviterebbe il
  prodursi di un contenzioso e risponderebbe positivamente al
  disagio creatosi nella categoria.
 
DATA=950705 FASCID=DDL12-2830 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2830 TOTPAG=0004 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=283000 00 FASCIDC=12DDL2830 SORTNAV=0283000 000 00000 ZZDDLC2830 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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