| (Adeguamento pensionistico).
1. Ai dipendenti degli enti ospedalieri, iscritti ai fini
pensionistici alle Casse degli istituti di previdenza del
Ministero del tesoro, alla Cassa pensioni dei dipendenti degli
enti locali, alla Cassa pensioni sanitari, cessati dal
servizio dal 1^ gennaio 1975 al 31 dicembre 1976 con diritto
di quiescenza, che non hanno avuto nell'anno di decorrenza
della pensione e nell'anno successivo nessun incremento
perequativo sulla pensione, è riconosciuto a decorrere dal 1^
gennaio 1995, senza diritto ad arretrati, un aumento
percentuale del trattamento pensionistico in essere al 31
dicembre 1994 in misura pari agli incrementi perequativi del
trattamento pensionistico corrisposti nel periodo 1975-1976 ai
dipendenti cessati dal servizio fino al 31 dicembre 1974.
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