| (Riliquidazione della pensione).
1. Ai dipendenti ospedalieri iscritti ai fini pensionistici
alle casse e gestioni di cui all'articolo 1 della presente
legge, cessati dal servizio nel periodo di vigenza dei
contratti 1^ gennaio 1983-31 dicembre 1984 e 1^ gennaio
1985-31 dicembre 1987 senza avere ricevuto sulla pensione
tutti gli aumenti contrattuali attribuiti al personale in
servizio, compete il ricalcolo e la riliquidazione della
pensione considerando utili ai soli fini pensionistici gli
aumenti previsti dal contratto di lavoro e recepiti dal
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
348, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270.
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