| 1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati, quanto
all'articolo 1, in lire 55 miliardi per ognuno degli anni
1995, 1996 e 1997, e quanto all'articolo 2, in lire 26
miliardi per ognuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di
spesa recate dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'uopo
riducendo, per l'anno 1995, di lire 81 miliardi il capitolo
1025 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli
anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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