| (Commissione esaminatrice delle domande
di iscrizione).
1. La commissione preposta all'esame delle domande di
iscrizione e alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale fino
alla costituzione del primo Consiglio nazionale è nominata con
decreto del Ministro di grazia e giustizia.
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2. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e
giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la
presiede, e da otto membri scelti tra i rappresentanti della
categoria, iscritti all'Associazione nazionale statistici, di
riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto
della professione di statistico, e tra i titolari di cattedre
universitarie limitatamente alle discipline con applicazioni
di natura statistica. Sono addetti all'ufficio di segreteria
magistrati e cancellieri appartenenti ai ruoli del Ministero
di grazia e giustizia.
3. La domanda di iscrizione è esaminata separatamente da
due membri della commissione i quali stendono distinte
relazioni. La commissione delibera con la presenza di almeno
cinque membri, ivi compresi i due relatori ed il presidente, o
chi ne fa le veci.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di
voti ed il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di voti, prevale quello del
presidente.
6. In caso di assenza o di impedimento del presidente della
commissione, ne fa le veci il membro presente più anziano per
età.
7. La commissione, completata la formazione dell'albo, lo
deposita nei dieci giorni successivi presso il Ministero di
grazia e giustizia, ai fini della successiva elezione del
Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale degli
statistici nei modi stabiliti dall'articolo 44.
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