| 1. L'articolo 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal
seguente:
"Art. 69. - (Riforme immediate). - Gli iscritti
che risultino affetti da imperfezioni o infermità, anche se
presunte sanabili, sono riformati direttamente all'atto del
primo esame".
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