| Onorevoli Colleghi! -- Da tempo immemorabile, molti artisti
interpreti od esecutori (attori, cantanti, ballerini,
direttori d'orchestra, mimi, eccetera) si avvalgono della
collaborazione di esperti, nella selezione delle loro
occasioni di lavoro e nella definizione delle modalità delle
loro prestazioni.
Questa collaborazione si palesa particolarmente opportuna
per gli artisti alle prime armi, non ancora affermati nel
difficile cammino professionale e, quindi, non ancora esperti
nella cernita sia delle tipologie delle rappresentazioni e
delle esecuzioni a cui partecipare, sia degli impresari
o produttori ai quali legarsi contrattualmente.
Gli esperti suddetti sono, in genere, operatori che,
abitualmente praticando la realtà del mondo dello spettacolo,
ne conoscono le insidie, le blandizie, i pericoli, i
rischi.
La loro assistenza, dunque, si palesa utile per indirizzare
l'artista-interprete-esecutore verso scelte oculate, in grado
di assicurare la migliore utilizzazione delle sue doti
naturali e di garantire la tutela della sua identità
artistica.
L'utilità di tale assistenza assume particolare rilievo
nella fase della trattativa
Pag. 2
contrattuale che l'interprete esecutore deve svolgere con i
cennati impresari o produttori, in merito alle modalità di
realizzazione della esibizione che, a favore di questi, egli
andrà a svolgere.
Ma altrettanto utile detta assistenza si manifesta nella
fase realizzativa della esibizione, quando la prestazione
dell'esecutore può subire condizionamenti o, in alcuni casi,
turbative, a causa degli interventi degli operatori coinvolti
nella rappresentazione od esecuzione (ad esempio: registi,
direttori di orchestra, eccetera).
Si è, spesso, verificato il caso di interpreti esecutori
che hanno ottenuto successo ed apprezzamento professionali
grazie anche alla oculata, diligente e proficua assistenza di
detti esperti.
D'altro canto, talora, proprio la improvvisazione o la
mancanza di responsabilità, o, addirittura, la disonestà di
costoro ha pregiudicato irreparabilmente la carriera dei loro
assistiti.
Ecco, dunque, la necessità di selezionare, sotto il profilo
tanto della capacità professionale quanto della probità, gli
esperti in questione, elencandoli in un albo professionale
sottoposto alla cura ed alla tenuta di un organo pubblico.
La selezione sarà determinata sulla base tanto dei
requisiti soggettivi di incensurabilità per reati dolosi e di
probità civile, quanto di una preparazione specifica sulle
normative legali e sugli usi vigenti nel settore dello
spettacolo.
La preparazione in questione verrà asseverata attraverso un
esame che sarà sostenuto dagli interessati al termine di un
corso didattico.
Si è ritenuto opportuno individuare l'organo da preporre
alla tenuta dell'albo professionale nel Ministro dell'interno,
poi ché, per una prassi inveterata, al suo dicastero vengono
affidati spesso i compiti di vigilare, attraverso le
prefetture o le questure, sull'espletamento delle varie
attività professionali od imprenditoriali nel settore dello
spettacolo (ad esempio: testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e legge 22 aprile 1941, n. 633, articolo 157).
L'iscrizione all'albo professionale sotto la suddetta
vigilanza, costituirà un attestato di affidabilità, in grado
di garantire, per quanto possibile, agli interpreti esecutori,
una avveduta scelta del loro assistente ed una protezione più
sicura della loro posizione nell'ambito dei singoli rapporti
contrattuali instaurati con l'assistente medesimo.
L'iscrizione, d'altro canto, conferendo all'assistente la
qualifica di professionista "iscritto", gli consentirà di
avvalersi, nei rapporti contrattuali con l'artista, delle
prerogative e delle tutele stabilite agli articoli 2230 e
seguenti del codice civile.
A tale assistente spetterà la denominazione di "agente di
spettacolo", per contraddistinguerlo dall'"agente teatrale",
figura questa prevista e disciplinata dall'articolo n. 183
della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Si spera che il Parlamento mostri la consapevolezza e la
sensibilità necessarie per affrontare, con tempestività, la
regolamentazione della materia.
| |