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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


34075
DDL2832-0002
Progetto di legge Camera n. 2832 - testo presentato - (DDL12-2832)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2832. TESTIPDL
...C2832.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2832 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Da tempo immemorabile, molti artisti
  interpreti od esecutori (attori, cantanti, ballerini,
  direttori d'orchestra, mimi, eccetera) si avvalgono della
  collaborazione di esperti, nella selezione delle loro
  occasioni di lavoro e nella definizione delle modalità delle
  loro prestazioni.
    Questa collaborazione si palesa particolarmente opportuna
  per gli artisti alle prime armi, non ancora affermati nel
  difficile cammino professionale e, quindi, non ancora esperti
  nella cernita sia delle tipologie delle rappresentazioni e
  delle esecuzioni a cui partecipare, sia degli impresari
  o produttori ai quali legarsi contrattualmente.
    Gli esperti suddetti sono, in genere, operatori che,
  abitualmente praticando la realtà del mondo dello spettacolo,
  ne conoscono le insidie, le blandizie, i pericoli, i
  rischi.
    La loro assistenza, dunque, si palesa utile per indirizzare
  l'artista-interprete-esecutore verso scelte oculate, in grado
  di assicurare la migliore utilizzazione delle sue doti
  naturali e di garantire la tutela della sua identità
  artistica.
    L'utilità di tale assistenza assume particolare rilievo
  nella fase della trattativa
 
                               Pag. 2
 
  contrattuale che l'interprete esecutore deve svolgere con i
  cennati impresari o produttori, in merito alle modalità di
  realizzazione della esibizione che, a favore di questi, egli
  andrà a svolgere.
    Ma altrettanto utile detta assistenza si manifesta nella
  fase realizzativa della esibizione, quando la prestazione
  dell'esecutore può subire condizionamenti o, in alcuni casi,
  turbative, a causa degli interventi degli operatori coinvolti
  nella rappresentazione od esecuzione (ad esempio: registi,
  direttori di orchestra, eccetera).
    Si è, spesso, verificato il caso di interpreti esecutori
  che hanno ottenuto successo ed apprezzamento professionali
  grazie anche alla oculata, diligente e proficua assistenza di
  detti esperti.
    D'altro canto, talora, proprio la improvvisazione o la
  mancanza di responsabilità, o, addirittura, la disonestà di
  costoro ha pregiudicato irreparabilmente la carriera dei loro
  assistiti.
    Ecco, dunque, la necessità di selezionare, sotto il profilo
  tanto della capacità professionale quanto della probità, gli
  esperti in questione, elencandoli in un albo professionale
  sottoposto alla cura ed alla tenuta di un organo pubblico.
    La selezione sarà determinata sulla base tanto dei
  requisiti soggettivi di incensurabilità per reati dolosi e di
  probità civile, quanto di una preparazione specifica sulle
  normative legali e sugli usi vigenti nel settore dello
  spettacolo.
    La preparazione in questione verrà asseverata attraverso un
  esame che sarà sostenuto dagli interessati al termine di un
  corso didattico.
    Si è ritenuto opportuno individuare l'organo da preporre
  alla tenuta dell'albo professionale nel Ministro dell'interno,
  poi ché, per una prassi inveterata, al suo dicastero vengono
  affidati spesso i compiti di vigilare, attraverso le
  prefetture o le questure, sull'espletamento delle varie
  attività professionali od imprenditoriali nel settore dello
  spettacolo (ad esempio: testo unico delle leggi di pubblica
  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
  e legge 22 aprile 1941, n. 633, articolo 157).
    L'iscrizione all'albo professionale sotto la suddetta
  vigilanza, costituirà un attestato di affidabilità, in grado
  di garantire, per quanto possibile, agli interpreti esecutori,
  una avveduta scelta del loro assistente ed una protezione più
  sicura della loro posizione nell'ambito dei singoli rapporti
  contrattuali instaurati con l'assistente medesimo.
    L'iscrizione, d'altro canto, conferendo all'assistente la
  qualifica di professionista "iscritto", gli consentirà di
  avvalersi, nei rapporti contrattuali con l'artista, delle
  prerogative e delle tutele stabilite agli articoli 2230 e
  seguenti del codice civile.
    A tale assistente spetterà la denominazione di "agente di
  spettacolo", per contraddistinguerlo dall'"agente teatrale",
  figura questa prevista e disciplinata dall'articolo n. 183
  della legge 22 aprile 1941, n. 633.
    Si spera che il Parlamento mostri la consapevolezza e la
  sensibilità necessarie per affrontare, con tempestività, la
  regolamentazione della materia.
 
DATA=950706 FASCID=DDL12-2832 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2832 TOTPAG=0005 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=018 PAGFIN=0002 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=283200 00 FASCIDC=12DDL2832 SORTNAV=0283200 000 00000 ZZDDLC2832 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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