| 1. E' agente di spettacolo la persona fisica che svolge
professionalmente attività di assistenza artistica a favore di
artisti interpreti od esecutori.
2. Per assistenza artistica si intende ogni intervento
diretto a coadiuvare gli artisti interpreti od esecutori nella
scelta e nell'attuazione delle condizioni e delle modalità
spettacolari delle loro rappresentazioni, esecuzioni canore o
strumentali, recitazioni, declamazioni di opere dell'ingegno,
siano esse tutelate o di dominio pubblico.
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