| 1. L'esercizio dell'attività di agente di spettacolo è
subordinato alla iscrizione nell'apposito albo nazionale,
istituito presso il Ministero dell'interno, ed al superamento
di un apposito esame di idoneità, ai sensi del comma 3.
2. Per l'iscrizione all'albo professionale, di cui al comma
1, l'interessato deve:
a) essere cittadino italiano e residente nel
territorio della Repubblica;
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b) non avere precedenti penali per reati commessi
con dolo;
c) non essere stato sottoposto nei cinque anni
antecedenti alla domanda di iscrizione all'albo professionale
a procedure concorsuali.
3. L'esame di idoneità professionale di cui al comma 1 è
sostenuto al termine di un apposito corso da tenere presso la
prefettura della provincia di residenza del soggetto
interessato.
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