| (Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima
formazione dell'albo).
1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 42
sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una
commissione straordinaria nel termine perentorio di trenta
giorni dalla notifica.
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2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere
accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa
prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.
3. La commissione straordinaria è composta da undici membri
nominati dal Ministro di grazia e giustizia tra i
rappresentanti della categoria, iscritti all'Associazione
nazionale statistici, di riconosciuta competenza nelle
attività che formano oggetto della professione di statistico e
tra i titolari di cattedre universitarie limitatamente alle
discipline con applicazioni di natura statistica. Presiede la
commissione straordinaria un magistrato d'appello.
4. Le mansioni di segretario sono assolte da magistrati o
funzionari del Ministero di grazia e giustizia.
5. La commissione straordinaria opera con le stesse
modalità della commissione ordinaria come stabilite dai commi
3, 4, 5 e 6 dell'articolo 42.
6. La commissione straordinaria delibera con la presenza di
almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le
veci.
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