| 1. Entro centottanta giorni dalla istituzione dell'albo
nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, è consentita,
senza necessità di sostenere l'esame di idoneità
professionale, l'iscrizione all'albo professionale a coloro
che, dotati dei requisiti indicati al comma 2 dell'articolo 4,
dimostrino di avere svolto, nell'ultimo decennio e per almeno
cinque anni consecutivi, attività di agenzia di collocamento
di gruppi artistici, ai sensi dell'articolo 115 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
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