Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


34085
DDL2833-0003
Progetto di legge Camera n. 2833 - testo trasmesso dal Senato - (DDL12-2833)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2833. TESTIPDL
...C2833.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 3 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1995, N.181
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC2833 ZZ12 ZZPD ZZTR
      All'articolo 1:
        al comma 3, dopo le parole:  "Gli enti locali e le
  unità sanitarie locali"  sono inserite le seguenti:  "e le
  università";  la parola:  "correlata"  è sostituita
  dalle seguenti:  "nonché di progetti finalizzati alla
  riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze
  stupefacenti";  ed è aggiunto, in fine, il seguente
  periodo:  "Al finanziamento dei progetti accedono gli enti
  locali, le unità sanitarie locali, le università e gli enti di
  cui al successivo comma 4 che intendono attivare servizi
  sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio
  finalizzati alla riduzione del danno, con particolare
  riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle
  unità di strada";
        al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:  "le
  cooperative sociali"  sono inserite le seguenti:  ",e loro
  consorzi,";
        al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal
  seguente:  "Al finanziamento di tale iniziativa è destinata
  una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni
  1994 e 1995 un'ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a
  progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a
  distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli
  interventi sul territorio".
        All'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal
  seguente:
      "7.  Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per
  la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo
  2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
  dei ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai
  capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione dell'entrata
  del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre 1994, ovvero nel
  corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del
  Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di
  previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per
  l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza
  mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario
  delegato".
        All'articolo 3:
        al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
  parole:  ", sentita la Commissione di cui all'articolo 127,
  comma 6, del testo unico approvato
 
                               Pag. 4
 
  con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
  1990, n.309.  A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il
  decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di
  ogni anno";
        al comma 2, secondo periodo, le parole:  "della
  pubblica istruzione e del tesoro"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "della pubblica istruzione, del tesoro e
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,";
  dopo le parole:  "dalla Conferenza dei presidenti delle
  regioni e dall'ANCI"  sono inserite le seguenti:  "fino al
  trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma
  1 dell'articolo 4"  ed è aggiunto, alla fine del comma, il
  seguente periodo:  "I compensi rientrano comunque nella
  spesa complessiva prevista per il funzionamento della
  commissione dall'articolo 127 citato, pari a 800 milioni di
  lire annue".
        All'articolo 4:
        il comma 1 è sostituito dal seguente:
      "1.  A decorrere dal 1^ gennaio 1996, sono trasferite
  alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla
  diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti
  dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno,
  le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui
  all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento
  delle disponibilità del "Fondo nazionale di intervento per la
  lotta alla droga".  I finanziamenti per i progetti di cui
  all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25
  per cento del fondo assegnato.  Le regioni provvedono ad
  erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione
  regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato
  nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito
  presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
  all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.  Le regioni
  provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di
  duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella  Gazzetta
  Ufficiale  del decreto del Ministro per la famiglia e la
  solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme.
  In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la
  famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui
  all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e di cui all'articolo 2
  della legge 22 luglio 1975, n.382.  Le regioni dispongono i
  controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati.  Sono
  esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui
  all'articolo 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire
  il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano
  un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel
  progetto presentato al fine dell'erogazione del
  contributo";
        al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole:  "per
  l'anno 1996"  sono inserite le seguenti:  "e alle
  verifiche correlate".
 
                               Pag. 5
 
        L'articolo 5 è soppresso.
        All'articolo 6, al comma 1, la lettera  b)  è
  sostituita dalla seguente:
          " b)  Al comma 10 è premesso il seguente
  periodo:  "Le altre strutture pubbliche che provvedono
  all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno
  delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente
  all'Osservatorio i dati in loro possesso".",  e la lettera
  c)  è sostituita dalla seguente:
          "c)  al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente
  periodo: "Una quota non superiore a due decimi della somma
  prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali
  dotazioni organiche, per l'istituzione presso il Dipartimento
  per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
  ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle
  problematiche relative alle tossicodipendenze denominato
  "Drogatel", organizzato d'intesa con il Ministero della
  sanità"".
        All'articolo 8, al comma 4, ultimo periodo, le parole:
  "di un terzo",  sono sostituite dalle seguenti:  "del
  cinquanta per cento".
 
DATA=950706 FASCID=DDL12-2833 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=TR NSTA=2833 TOTPAG=0027 TOTDOC=0014 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=283300 00 FASCIDC=12DDL2833 SORTNAV=0283300 000 00000 ZZDDLC2833 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati