| All'articolo 1:
al comma 3, dopo le parole: "Gli enti locali e le
unità sanitarie locali" sono inserite le seguenti: "e le
università"; la parola: "correlata" è sostituita
dalle seguenti: "nonché di progetti finalizzati alla
riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze
stupefacenti"; ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Al finanziamento dei progetti accedono gli enti
locali, le unità sanitarie locali, le università e gli enti di
cui al successivo comma 4 che intendono attivare servizi
sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio
finalizzati alla riduzione del danno, con particolare
riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle
unità di strada";
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "le
cooperative sociali" sono inserite le seguenti: ",e loro
consorzi,";
al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "Al finanziamento di tale iniziativa è destinata
una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni
1994 e 1995 un'ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a
progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a
distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli
interventi sul territorio".
All'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal
seguente:
"7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per
la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo
2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai
capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre 1994, ovvero nel
corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del
Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza
mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario
delegato".
All'articolo 3:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", sentita la Commissione di cui all'articolo 127,
comma 6, del testo unico approvato
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con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n.309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il
decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di
ogni anno";
al comma 2, secondo periodo, le parole: "della
pubblica istruzione e del tesoro" sono sostituite dalle
seguenti: "della pubblica istruzione, del tesoro e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,";
dopo le parole: "dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e dall'ANCI" sono inserite le seguenti: "fino al
trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma
1 dell'articolo 4" ed è aggiunto, alla fine del comma, il
seguente periodo: "I compensi rientrano comunque nella
spesa complessiva prevista per il funzionamento della
commissione dall'articolo 127 citato, pari a 800 milioni di
lire annue".
All'articolo 4:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1^ gennaio 1996, sono trasferite
alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla
diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti
dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno,
le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento
delle disponibilità del "Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga". I finanziamenti per i progetti di cui
all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25
per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad
erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione
regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309. Le regioni
provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di
duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme.
In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui
all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e di cui all'articolo 2
della legge 22 luglio 1975, n.382. Le regioni dispongono i
controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono
esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire
il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano
un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel
progetto presentato al fine dell'erogazione del
contributo";
al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: "per
l'anno 1996" sono inserite le seguenti: "e alle
verifiche correlate".
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L'articolo 5 è soppresso.
All'articolo 6, al comma 1, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
" b) Al comma 10 è premesso il seguente
periodo: "Le altre strutture pubbliche che provvedono
all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno
delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente
all'Osservatorio i dati in loro possesso".", e la lettera
c) è sostituita dalla seguente:
"c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Una quota non superiore a due decimi della somma
prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali
dotazioni organiche, per l'istituzione presso il Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle
problematiche relative alle tossicodipendenze denominato
"Drogatel", organizzato d'intesa con il Ministero della
sanità"".
All'articolo 8, al comma 4, ultimo periodo, le parole:
"di un terzo", sono sostituite dalle seguenti: "del
cinquanta per cento".
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