| (Prima elezione del Consiglio dell'ordine e
del Consiglio nazionale).
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è
nominato, entro un mese dal deposito dell'albo, un commissario
straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni
successivi, le elezioni del Consiglio dell'ordine e del
Consiglio nazionale degli statistici. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 4. Il
commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli
iscritti all'albo mediante avviso spedito con raccomandata
almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora di inizio della votazione in
prima e seconda convocazione.
2. Il commissario straordinario svolge le funzioni di
presidente del seggio elettorale
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e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli
elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un
segretario.
3. Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli
articoli precedenti, in quanto applicabili.
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