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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


34098
DDL2834-0002
Progetto di legge Camera n. 2834 - testo presentato - (DDL12-2834)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2834. TESTIPDL
...C2834.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2834 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Attualmente le funzioni di
  vigilanza, polizia marittima, controllo e soccorso in mare
  sono variamente suddivise tra diversi corpi armati e forze di
  polizia e questo genera intollerabili sovrapposizioni,
  disfunzioni e sprechi di risorse pubbliche.  Malgrado i
  tentativi di coordinamento la esperienza quotidiana insegna
  che la mancanza di unitarietà nello svolgimento di queste
  delicate funzioni è fonte di notevoli inconvenienti.
    Come è a tutti noto, attualmente i compiti di vigilanza e
  sorveglianza sul mare territoriale e sulle aree marittime
  soggette alla giurisdizione dello Stato in base alla normativa
  internazionale, nonchè in alto mare, in base ad una serie di
  accordi e convenzioni internazionali, sono ripartiti tra il
  Corpo delle capitanerie di porto, che ha assunto dal giugno
  del 1989 la denominazione di Guardia costiera, la Guardia di
  Finanza, l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato.
 
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    Ognuno di questi Corpi ed Armi svolge in parte funzioni
  specializzate, ma in larga misura i compiti si sovrappongono,
  determinando una situazione paradossale, complicata da
  problemi di competizione e gelosia tra le diverse
  organizzazioni.  Se si lamenta lo scarso coordinamento tra le
  forze di polizia a terra bisogna riconoscere che sul mare il
  quadro è ancora più negativo, con un antagonismo che sfocia
  nella più totale mancanza di coordinamento.
    La presente proposta di legge è diretta ad affrontare
  radicalmente questo problema con la costituzione del Corpo
  della guardia costiera che accorperà tutte le funzioni ed i
  compiti oggi svolti dalla Guardia costiera, dai servizi navale
  ed aereo della Guardia di finanza e dai servizi navali
  dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato.
    Il Corpo della guardia costiera avrà ordinamento militare,
  come avviene all'estero per altri organismi analoghi e
  dipenderà dal Ministero della difesa.  Il personale sarà
  trasferito al nuovo Corpo da quattro Corpi ed Armi che oggi
  svolgono le funzioni ed i compiti sopradescritti.
    Naturalmente al Corpo della guardia costiera saranno
  trasferiti anche tutti i mezzi navali, aerei e le relative
  infrastrutture impiegati per i compiti di vigilanza, tutela,
  sicurezza, polizia marittima.
    Proprio il controllo centralizzato di mezzi aerei e navali
  consentirà finalmente di ottimizzare l'impiego delle
  consistenti risorse a disposizione, le cui potenzialità sono
  oggi solo parzialmente sfruttate a causa di una gestione
  frammentaria ed illogica.  Un ulteriore vantaggio consiste
  nella possibilità di pianificare l'acquisizione di nuovi mezzi
  aerei e navali secondo le esigenze nazionali complessive,
  mentre ora esistono quattro diversi ed indipendenti sistemi di
  approvvigionamento che procedono in assoluta autonomia.  E'
  evidente che se si acquista un solo tipo di motovedetta in
  grande numero di esemplari è possibile abbassare i costi
  unitari e soprattutto i costi gestionali e di manutenzione,
  semplificando anche l'addestramento del personale.
    Parliamo di programmi che comportano investimenti per
  centinaia di miliardi.
    Per quanto riguarda i costi della riforma, la legge non
  comporta alcun onere aggiuntivo, si tratta solo di trasferire
  risorse già previste e ora distribuite in diversi capitoli di
  bilancio.  I risparmi conseguiti alla razionalizzazione ed alla
  revisione dei programmi di riequipaggiamento permetteranno
  inoltre di sostenere gli oneri aggiuntivi relativi alla
  creazione delle strutture unificate di comando e controllo.
    Ovviamente si potrà anche procedere ad una più razionale
  distribuzione di mezzi e personale lungo le coste nazionali
  evitando la situazione attuale che presenta incongrue
  concentrazioni ed altrettanto inconcepibili "buchi".  Un ultimo
  vantaggio derivante dalla nuova struttura consisterà nella
  possibilità di unificare i processi ed i programmi formativi
  del personale, evitando sprechi e consentendo una migliore
  preparazione complessiva.
    Nella consapevolezza della estrema complessità della
  materia che si intende disciplinare è stato previsto un
  congruo termine per consentire di pervenire alla piena
  integrazione delle funzioni e delle strutture oggi totalmente
  separate.  Il nuovo Corpo della guardia costiera dovrà essere
  pienamente operativo dal 1^ gennaio 2000.  Non è però
  necessario attendere così a lungo per procedere ad una prima
  razionalizzazione: per questo motivo si prevede che entro il
  30 maggio 1996 gli enti ed i Ministeri interessati dalla
  riforma provvedano a realizzare una serie di elementari misure
  di coordinamento e cooperazione, che consentiranno di
  anticipare a livello operativo almeno parte dei benefìci
  complessivi della riforma.  Si tratta in particolare di
  garantire un controllo ed una gestione coordinata dei mezzi
  aerei e navali attraverso una serie di centrali di comando e
  controllo: l'informativa ed i sistemi di comunicazione
  consentono di realizzare questo obiettivo rapidamente, a basso
  costo e con l'impegno di un limitato nucleo di personale.
  Altro vantaggio importante: la possibilità che ciascun mezzo
  aereo e navale possa comunicare senza problemi con altri mezzi
  e con le centrali a terra:
 
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  sembra assurdo, ma oggi questo non avviene.  Infine, dovrebbe
  essere possibile ottenere anche un primo coordinamento dei
  programmi di potenziamento ed ammodernamento, evitando di
  acquisire separatamente quattro o cinque tipi diversi di unità
  navale o di mezzo aereo quando un unico sistema può soddisfare
  egregiamente tutte le esigenze.
    Si è utilizzato lo strumento della legge delega trattandosi
  di normativa ad alto
  contenuto tecnico e che mal si presta ad una definizione
  completa in sede parlamentare.  E' stato comunque previsto un
  ulteriore strumento di controllo parlamentare, nella forma di
  un esame preventivo dei decreti legislativi da parte di
  un'apposita Commissione bicamerale, in modo da consentire al
  Parlamento di poter esprimere osservazioni di cui il Governo
  possa tenere conto prima del varo definitivo del
  provvedimento.
 
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