| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il divieto di attribuire proprietà atte a
prevenire, curare, o guarire malattie, nonché di accennare a
tali proprietà, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, si riferisce anche alla
pubblicità degli integratori alimentari e dei prodotti di
erboristeria.
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2. La pubblicità al pubblico dei prodotti di cui al comma
1, qualora ne suggerisca l'idoneità all'uso nell'ambito di
diete finalizzate al dimagramento o alla riduzione del peso, è
sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 201, terzo,
quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come
sostituito dall'articolo 7 della legge 1^ maggio 1941, n. 422,
secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della
sanità 6 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1993, i cui effetti sono
differiti a novanta giorni dopo la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3. Non trova applicazione la disciplina di cui al comma 2
per la pubblicità al pubblico degli integratori alimentari e
dei prodotti di erboristeria che si limiti a riprodurre i
marchi, le indicazioni, le controindicazioni e le avvertenze
descritte in etichetta o nel foglio illustrativo, nonché la
confezione del prodotto.
4. In caso di violazione della disciplina di cui al
presente articolo si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541.
5. La composizione e la durata della commissione di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, sono determinate con decreto del Ministro della
sanità, tenendo conto dei nuovi compiti introdotti con il
presente decreto. Qualora il Ministero della sanità non si
pronunci entro trenta giorni dalla presentazione della domanda
diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per la
pubblicità dei prodotti di cui al comma 1, la stessa si
intende accolta.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 entrano in
vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
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