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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


341
DDL0019-0011
Progetto di legge Camera n. 19 - testo presentato - (DDL12-19)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C19. TESTIPDL
...C19.
...Decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Disposizioni urgenti in materia sanitaria.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC19 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto, il divieto di attribuire proprietà atte a
  prevenire, curare, o guarire malattie, nonché di accennare a
  tali proprietà, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto
  legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, si riferisce anche alla
  pubblicità degli integratori alimentari e dei prodotti di
  erboristeria.
 
                              Pag. 14
 
      2.  La pubblicità al pubblico dei prodotti di cui al comma
  1, qualora ne suggerisca l'idoneità all'uso nell'ambito di
  diete finalizzate al dimagramento o alla riduzione del peso, è
  sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 201, terzo,
  quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie,
  approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come
  sostituito dall'articolo 7 della legge 1^ maggio 1941, n. 422,
  secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della
  sanità 6 ottobre 1993, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 237 dell'8 ottobre 1993, i cui effetti sono
  differiti a novanta giorni dopo la data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto.
      3.  Non trova applicazione la disciplina di cui al comma 2
  per la pubblicità al pubblico degli integratori alimentari e
  dei prodotti di erboristeria che si limiti a riprodurre i
  marchi, le indicazioni, le controindicazioni e le avvertenze
  descritte in etichetta o nel foglio illustrativo, nonché la
  confezione del prodotto.
      4.  In caso di violazione della disciplina di cui al
  presente articolo si applicano le sanzioni previste
  dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 541.
      5.  La composizione e la durata della commissione di cui
  all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 541, sono determinate con decreto del Ministro della
  sanità, tenendo conto dei nuovi compiti introdotti con il
  presente decreto.  Qualora il Ministero della sanità non si
  pronunci entro trenta giorni dalla presentazione della domanda
  diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per la
  pubblicità dei prodotti di cui al comma 1, la stessa si
  intende accolta.
      6.  Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 entrano in
  vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di
  entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto.
 
DATA=940309 FASCID=DDL12-19 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0019 TOTPAG=0019 TOTDOC=0024 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0013 RIGINIZ=046 PAGFIN=0014 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=001900 00 FASCIDC=12DDL0019 SORTNAV=0001900 000 00000 ZZDDLC19 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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