| 1. Tutti gli stanziamenti di bilancio relativi al
funzionamento, al personale, all'acquisizione di mezzi della
Guardia costiera, della Guardia di finanza, dell'Arma dei
carabinieri e della Polizia di Stato destinati alle funzioni
che la presente legge attribuisce al Corpo della guardia
costiera sono trasferiti ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della difesa e destinati al Corpo
della guardia costiera. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio.
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