| 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 è emanato
dal Governo su proposta del Ministro della difesa, di concerto
con i Ministri delle finanze, dell'interno, dei trasporti
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e della navigazione e del tesoro, previo parere di una
Commissione composta da dieci deputati e da dieci senatori
nominati dai presidenti delle due Camere.
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