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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


34106
DDL2835-0003
Progetto di legge Camera n. 2835 - testo presentato - (DDL12-2835)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C2835. TESTIPDL
...C2835.
Pag. 5 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2835 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Sono istituiti il ruolo dei funzionari direttivi ed il
  ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria,
  secondo le dotazioni organiche e con le modalità previste
  della presente legge.
    2.  Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990,
  n. 395 è sostituito dal seguente:
      "3.  Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è
  suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:
        a)  dirigenti di polizia penitenziaria;
        b)  ruolo di funzionari direttivi;
        c)  ruolo degli ispettori;
        d)  ruolo dei sovrintendenti;
        e)  ruolo degli agenti e degli assistenti.
    3.  L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 è
  sostituto dal seguente:
      "Art. 9 -  (Doveri di subordinazione) -  1.  Gli
  appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di
  subordinazione gerarchica nei confronti:
        a)  del Ministro di grazia e giustizia;
        b)  dei sottosegretari di Stato per la grazia e la
  giustizia quando esercitano, per delega del Ministro,
  attribuzioni in materia penitenziaria;
        c)  del direttore generale dell'amministrazione
  penitenziaria capo della polizia penitenziaria;
        d)  dei superiori gerarchici".
    4.  I funzionari direttivi ed i dirigenti di polizia
  penitenziaria, presso il Dipartimento dell'amministrazione
  penitenziaria, presso i provveditorati regionali
  dell'amministrazione penitenziaria e presso gli istituti
  penitenziari per adulti in base alla
 
                               Pag. 6
 
  qualifica posseduta esercitano i poteri di direzione, di
  organizzazione e di coordinamento relativi ai compiti
  istituzionali di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre
  1990, n. 395, nonché di direzione dei centri di reclutamento,
  delle scuole ed istituti di istruzione, dei magazzini per il
  vestiario, per l'armamento e per il casermaggio di cui
  all'articolo 3, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
  con l'autonomia corrispondente al profilo professionale
  posseduto.
    5.  I funzionari direttivi ed i dirigenti di polizia
  penitenziaria assumono le qualifiche di ufficiale di polizia
  giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.
 
DATA=950706 FASCID=DDL12-2835 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2835 TOTPAG=0012 TOTDOC=0009 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=283500 00 FASCIDC=12DDL2835 SORTNAV=0283500 000 00000 ZZDDLC2835 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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