| 1. Sono istituiti il ruolo dei funzionari direttivi ed il
ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria,
secondo le dotazioni organiche e con le modalità previste
della presente legge.
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990,
n. 395 è sostituito dal seguente:
"3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è
suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:
a) dirigenti di polizia penitenziaria;
b) ruolo di funzionari direttivi;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo dei sovrintendenti;
e) ruolo degli agenti e degli assistenti.
3. L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 è
sostituto dal seguente:
"Art. 9 - (Doveri di subordinazione) - 1. Gli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di
subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro di grazia e giustizia;
b) dei sottosegretari di Stato per la grazia e la
giustizia quando esercitano, per delega del Ministro,
attribuzioni in materia penitenziaria;
c) del direttore generale dell'amministrazione
penitenziaria capo della polizia penitenziaria;
d) dei superiori gerarchici".
4. I funzionari direttivi ed i dirigenti di polizia
penitenziaria, presso il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, presso i provveditorati regionali
dell'amministrazione penitenziaria e presso gli istituti
penitenziari per adulti in base alla
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qualifica posseduta esercitano i poteri di direzione, di
organizzazione e di coordinamento relativi ai compiti
istituzionali di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre
1990, n. 395, nonché di direzione dei centri di reclutamento,
delle scuole ed istituti di istruzione, dei magazzini per il
vestiario, per l'armamento e per il casermaggio di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
con l'autonomia corrispondente al profilo professionale
posseduto.
5. I funzionari direttivi ed i dirigenti di polizia
penitenziaria assumono le qualifiche di ufficiale di polizia
giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.
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