| 1. Le dotazioni organiche dell'amministrazione
penitenziaria sono aumentate nel numero complessivo di 360
unità con le seguenti modalità in base ai profili
professionali di cui alla tabella G allegata alla legge 15
dicembre 1990, n. 395:
a) nel numero di 200 unità in aumento per la
settima qualifica funzionale nel profilo professionale di vice
direttore di polizia penitenziaria;
b) nel numero di 150 unità per l'ottava qualifica
funzionale nel profilo professionale di direttore di polizia
penitenziaria, di cui 90 unità in sostituzione di un pari
numero di unità del profilo professionale di direttore di
istituto penitenziario nell'organico previsto con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio
1993;
c) nel numero di 100 unità per la nona qualifica
funzionale nel profilo professionale di direttore coordinatore
di polizia penitenziaria, di cui 80 unità in sostituzione di
un pari numero di unità del profilo professionale di direttore
coordinatore di istituto penitenziario nell'organico previsto
con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 4 giugno 1993;
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d) nel numero di 60 unità in aumento per il ruolo
dirigenziale nel profilo di primo dirigente ad integrazione
dell'organico e delle funzioni stabiliti con decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 445;
e) nel numero di 19 unità in aumento per il ruolo
dirigenziale nel profilo di dirigente superiore ad
integrazione dell'organico e delle funzioni stabiliti con
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 445;
f) nel numero di 1 unità in aumento per il ruolo
dirigenziale nel profilo di dirigente generale ad integrazione
dell'organico e delle funzioni stabiliti con decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 445.
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