| 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le sedi di servizio dei
funzionari direttivi e dei dirigenti di polizia penitenziaria,
tra l'altro, riguardanti:
a) l'assegnazione di almeno un appartenente alla
ottava qualifica funzionale presso gli istituti penitenziari
per adulti che prevedano una dotazione organica del Corpo di
polizia penitenziaria non superiore alle 200 unità;
b) l'assegnazione di almeno un appartenente alla
nona qualifica funzionale presso gli istituti penitenziari per
adulti che prevedano una dotazione organica del Corpo di
polizia penitenziaria da 200 a 500 unità;
c) l'assegnazione di almeno un appartenente al
ruolo dirigenziale nel profilo di primo dirigente presso gli
istituti penitenziari per adulti che prevedano una dotazione
organica del Corpo di polizia penitenziaria oltre le 500
unità, presso i provveditorati regionali nonché presso i
centri di reclutamento, le scuole e gli istituti di
istruzione, i magazzini per il vestiario, l'armamento e il
casermaggio di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre
1990, n. 395;
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d) l'assegnazione di un appartenente al ruolo
dirigenziale nel profilo di dirigente superiore presso
l'istituto superiore di studi penitenziari, presso i
provveditorati regionali nella cui giurisdizione rientrino
istituti con dotazioni organiche di polizia penitenziaria
superiori alle 500 unità o destinati a detenuti ad alto indice
di sicurezza.
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