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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3413
DDL0224-0002
Progetto di legge Camera n. 224 - testo presentato - (DDL12-224)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C224. TESTIPDL
...C224.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC224 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
  affronta un problema di carattere generale e di rilevanza
  nazionale, sul quale, da oltre un decennio, è in corso un
  ampio dibattito in sede dottrinale, giurisprudenziale e
  legislativa concernente l'esercizio professionale in forma
  societaria delle attività di ingegneria e l'esatta portata
  della disciplina contenuta nella vecchia legge 23 novembre
  1939, n. 1815.
    Il fenomeno, che ha origine dalle profonde trasformazioni
  intervenute nella società contemporanea, deve ritenersi
  indotto dalle esigenze del più vasto mercato internazionale e
  dell'importante settore delle opere di grandi dimensioni
  richieste con crescente intensità nell'attuale fase del
  progresso tecnologico e dell'economia nazionale.
    Esso, così come d'altra parte è stato indicato dalla Corte
  costituzionale fin dal
  1976, richiede l'emanazione di una organica disciplina e
  coerente sistemazione che soddisfino le esigenze del mercato
  del lavoro e della produzione - oggi ancor più vasto e
  sofisticato - facendo salvi i princìpi della distribuzione e
  distinzione delle competenze tecniche.
    E' poi da ricordare che già nella IX legislatura il
  Parlamento ha esaminato ben cinque proposte di legge sulle
  società di ingegneria (alla Camera: n. 1084, d'iniziativa del
  deputato Gunnella, n. 1712, d'iniziativa del deputato
  Facchetti, n. 2004, d'iniziativa del deputato Becchetti; al
  Senato: n. 429, d'iniziativa del senatore Urbani, n. 801,
  d'iniziativa del senatore Bastianini) e che un testo unificato
  è stato redatto da un apposito comitato ristretto delle
  Commissioni riunite Lavori pubblici ed industria della Camera
  dei deputati (17 aprile 1985).
 
                               Pag. 2
 
    Inoltre, esiste ormai una vasta giurisprudenza in materia
  la quale ha costantemente ritenuto di escludere dal divieto di
  cui al combinato disposto degli articoli 1 e 2 della legge 23
  novembre 1939, n. 1815, le società aventi ad oggetto attività
  di studi e progettazioni che richiedano speciali competenze
  tecniche e scientifiche, ivi compresa l'attività di
  progettazione quando questa sia esercitata mediante una
  complessa organizzazione tecnico amministrativa (Corte di
  cassazione - Sez.  II - 6 dicembre 1986, n. 7263;  Corte di
  cassazione 29 luglio 1986, n. 4870 - Sez.  Lavoro).
    Il problema, molto delicato, è stato numerose volte
  affrontato soprattutto dagli ordini professionali che hanno in
  più occasioni ribadito la volontà di riservare le prestazioni
  professionali solo agli iscritti agli albi professionali,
  sottolineando che gli incarichi di progettazione e di
  revisione dei lavori relativi alle opere pubbliche devono
  essere affidati ai professionisti.  Vale la pena ricordare il
  ricorso al tribunale amministrativo regionale dell'Umbria da
  parte dell'ordine degli architetti e l'intervento del
  Consiglio nazionale degli ingegneri a seguito del quale anche
  il Consiglio di Stato, oltre lo stesso tribunale
  amministrativo regionale dell'Umbria si era espresso contro
  gli incarichi indiscriminati alle società di
  engineering.  La federazione nazionale dell'ordine degli
  ingegneri e
  quella dell'ordine degli architetti di Puglia, fra gli altri,
  ha ufficialmente espresso l'auspicio che si ristabilizzi un
  corretto rapporto con quanti hanno ritenuto di poter violare
  le leggi che regolano la professione e che hanno cercato di
  promuovere la costituzione di società e consorzi di ingegneria
  con l'intento di colonizzare anche il campo di attività degli
  ingegneri e degli architetti.
    La presente proposta di legge ha dunque il fine di mettere
  ordine in un settore nel quale sta dilagando una prassi del
  tutto penalizzante nei riguardi degli iscritti agli albi
  professionali.  Con l'articolo 1 si definiscono le prestazioni
  di ingegneria e con l'articolo 2 i modi in cui la professione
  di ingegnere può essere svolta.  L'intero capo II è dedicato
  alle società professionali per l'ingegneria ed il capo III
  alle società di ingegneria, intendendo le prime come società
  di persone, le seconde come società di capitali.  Il capo IV
  contiene le norme concernenti la vigilanza, le sanzioni penali
  e il regolamento di attuazione.
    Affidiamo, quindi, agli onorevoli colleghi l'approvazione
  della presente proposta di legge che intende dare una base
  giuridica a situazioni di fatto, nate dallo sviluppo delle
  moderne tecnologie e dalle sempre più complesse realizzazioni
  dell'ingegno.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-224 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0224 TOTPAG=0012 TOTDOC=0023 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=022400 00 FASCIDC=12DDL0224 SORTNAV=0022400 000 00000 ZZDDLC224 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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