| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
affronta un problema di carattere generale e di rilevanza
nazionale, sul quale, da oltre un decennio, è in corso un
ampio dibattito in sede dottrinale, giurisprudenziale e
legislativa concernente l'esercizio professionale in forma
societaria delle attività di ingegneria e l'esatta portata
della disciplina contenuta nella vecchia legge 23 novembre
1939, n. 1815.
Il fenomeno, che ha origine dalle profonde trasformazioni
intervenute nella società contemporanea, deve ritenersi
indotto dalle esigenze del più vasto mercato internazionale e
dell'importante settore delle opere di grandi dimensioni
richieste con crescente intensità nell'attuale fase del
progresso tecnologico e dell'economia nazionale.
Esso, così come d'altra parte è stato indicato dalla Corte
costituzionale fin dal
1976, richiede l'emanazione di una organica disciplina e
coerente sistemazione che soddisfino le esigenze del mercato
del lavoro e della produzione - oggi ancor più vasto e
sofisticato - facendo salvi i princìpi della distribuzione e
distinzione delle competenze tecniche.
E' poi da ricordare che già nella IX legislatura il
Parlamento ha esaminato ben cinque proposte di legge sulle
società di ingegneria (alla Camera: n. 1084, d'iniziativa del
deputato Gunnella, n. 1712, d'iniziativa del deputato
Facchetti, n. 2004, d'iniziativa del deputato Becchetti; al
Senato: n. 429, d'iniziativa del senatore Urbani, n. 801,
d'iniziativa del senatore Bastianini) e che un testo unificato
è stato redatto da un apposito comitato ristretto delle
Commissioni riunite Lavori pubblici ed industria della Camera
dei deputati (17 aprile 1985).
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Inoltre, esiste ormai una vasta giurisprudenza in materia
la quale ha costantemente ritenuto di escludere dal divieto di
cui al combinato disposto degli articoli 1 e 2 della legge 23
novembre 1939, n. 1815, le società aventi ad oggetto attività
di studi e progettazioni che richiedano speciali competenze
tecniche e scientifiche, ivi compresa l'attività di
progettazione quando questa sia esercitata mediante una
complessa organizzazione tecnico amministrativa (Corte di
cassazione - Sez. II - 6 dicembre 1986, n. 7263; Corte di
cassazione 29 luglio 1986, n. 4870 - Sez. Lavoro).
Il problema, molto delicato, è stato numerose volte
affrontato soprattutto dagli ordini professionali che hanno in
più occasioni ribadito la volontà di riservare le prestazioni
professionali solo agli iscritti agli albi professionali,
sottolineando che gli incarichi di progettazione e di
revisione dei lavori relativi alle opere pubbliche devono
essere affidati ai professionisti. Vale la pena ricordare il
ricorso al tribunale amministrativo regionale dell'Umbria da
parte dell'ordine degli architetti e l'intervento del
Consiglio nazionale degli ingegneri a seguito del quale anche
il Consiglio di Stato, oltre lo stesso tribunale
amministrativo regionale dell'Umbria si era espresso contro
gli incarichi indiscriminati alle società di
engineering. La federazione nazionale dell'ordine degli
ingegneri e
quella dell'ordine degli architetti di Puglia, fra gli altri,
ha ufficialmente espresso l'auspicio che si ristabilizzi un
corretto rapporto con quanti hanno ritenuto di poter violare
le leggi che regolano la professione e che hanno cercato di
promuovere la costituzione di società e consorzi di ingegneria
con l'intento di colonizzare anche il campo di attività degli
ingegneri e degli architetti.
La presente proposta di legge ha dunque il fine di mettere
ordine in un settore nel quale sta dilagando una prassi del
tutto penalizzante nei riguardi degli iscritti agli albi
professionali. Con l'articolo 1 si definiscono le prestazioni
di ingegneria e con l'articolo 2 i modi in cui la professione
di ingegnere può essere svolta. L'intero capo II è dedicato
alle società professionali per l'ingegneria ed il capo III
alle società di ingegneria, intendendo le prime come società
di persone, le seconde come società di capitali. Il capo IV
contiene le norme concernenti la vigilanza, le sanzioni penali
e il regolamento di attuazione.
Affidiamo, quindi, agli onorevoli colleghi l'approvazione
della presente proposta di legge che intende dare una base
giuridica a situazioni di fatto, nate dallo sviluppo delle
moderne tecnologie e dalle sempre più complesse realizzazioni
dell'ingegno.
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