| (Professione di ingegnere).
1. La professione di ingegnere può essere svolta dagli
aventi titolo in uno dei seguenti modi:
a) in forma singola o associata;
b) in qualità di socio, con altri ingegneri od
altri professionisti iscritti in appositi albi od elenchi di
cui all'articolo 2229 del codice civile, di una società
professionale di cui al capo II della presente legge;
c) in qualità di socio, con altri ingegneri od
altri professionisti iscritti in appositi albi od elenchi di
cui all'articolo 2229 del codice civile, di una società di
ingegneria di cui al capo III della presente legge.
2. La professione di ingegnere può essere svolta in forma
subordinata alle dipendenze di un ente pubblico o privato,
azienda pubblica o privata, società professionale per
l'ingegneria, società di ingegneria, mediante contratto a
tempo indeterminato o determinato, o a tempo parziale, o in
regime convenzionato, ed è soggetta alle leggi e regolamenti
vigenti.
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3. Tutte le cause di incompatibilità previste per
l'esercizio della professione in forma autonoma si estendono
alle forme societarie di cui al comma 1.
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