| (Compensi).
1. I compensi relativi alle prestazioni professionali di
cui all'articolo 1, indipendentemente
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dalle modalità di esercizio della professione,
sono determinati dalle tariffe professionali previste dalla
legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Le
tariffe non possono essere inferiori al minimo stabilito dalla
suddetta legge.
2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla
determinazione del compenso ai sensi della legge 2 marzo 1949,
n. 143, provvede il Consiglio nazionale degli ingegneri,
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, di
cui all'articolo 21 della presente legge.
3. Su richiesta di una delle parti ed a carico della
stessa, le parcelle devono essere sottoposte al parere
dell'ordine professionale della provincia dove è iscritto il
professionista autonomo o dove ha la sede legale la società
professionale o la società di ingegneria.
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