| (Società di persone).
1. Al fine di esercitare le prestazioni di ingegneria di
cui all'articolo 1 della presente legge, ovvero prestazioni
multidisciplinari in cui siano prevalenti tecnicamente ed
economicamente le attività di ingegneria, possono essere
costituite società professionali per l'ingegneria come società
di persone, nelle forme e nei modi disciplinati ai capi II,
III, e IV del titolo V del libro V del codice civile, in
quanto compatibili.
2. Le società professionali possono essere costituite solo
tra ingegneri ed altri professionisti iscritti negli appositi
albi o elenchi ed abilitati all'esercizio dell'attività
professionale. I soci della società professionale sono
vincolati a prestare la loro
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opera esclusivamente a favore della società di cui fanno
parte, salvo diversi patti sociali, e comunque per attività in
forma autonoma non concorrenziali con quella della società
medesima.
3. Alle società professionali per l'ingegneria è fatto
divieto di svolgere attività commerciale, immobiliare,
imprenditoriale, industriale e di intermediazione.
4. Non possono essere soci di società professionali i
soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2.
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