| (Costituzione della società).
1. La costituzione della società professionale deve
avvenire nei modi stabiliti dal codice civile, osservandosi le
modalità di pubblicità previste all'articolo 2296 del medesimo
codice.
2. Nell'atto costitutivo, a pena di nullità, devono essere
specificatamente indicati:
a) la ragione sociale seguita dalla dicitura
"società professionale per l'ingegneria";
b) la sede legale della società ed eventuali sedi
secondarie;
c) il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, il domicilio e l'ordine o collegio di appartenenza di
ogni socio;
d) il numero dei soci amministratori e la loro
durata in carica.
3. Salvo diversa pattuizione, la partecipazione di ogni
socio agli utili ed alle perdite della società si ritiene
paritetica.
4. Copia dell'atto costitutivo e delle successive
modificazioni devono essere trasmessi all'ordine o collegio
professionale di appartenenza di ciascun socio.
5. La società può iniziare l'attività solo in seguito
all'avvenuta comunicazione di cui all'articolo 10.
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