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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


34263
DDL2851-0012
Progetto di legge Camera n. 2851 - testo presentato - (DDL12-2851)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C2851. TESTIPDL
...C2851.
...Decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 1995. Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT.
Pag. 14 Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2851 ZZ12 ZZDL ZZPR
              (Operazioni di "Prestito titoli").
      1.  I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di
  finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta
  a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore,
  nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli
  oggetto del contratto che risultino di pertinenza del
  mutuatario.  Detto regime non si applica qualora i predetti
  proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a
  titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di
  pertinenza del mutuatario, nonché, per i titoli azionari,
  quando nel periodo di efficacia del contratto vengono pagati i
  dividendi.
      2.  Ai fini del presente articolo, per contratto di
  finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di
  mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro
  contratto che persegue le medesime finalità economiche.  A tali
  contratti si applicano le disposizioni contenute negli
  articoli 56, primo periodo del comma 3- ter,  e 61, comma
  1- bis,  del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n. 917.  Gli stessi contratti sono esenti dalla
  tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre
  1923, n. 3278, e successive modificazioni.
      3.  Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia costituita
  da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi dei beni
  dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione
  che, durante il periodo di efficacia del contratto, il
  creditore pignoratizio non compia su di essi atti di
  disposizione.  Non si considera a tali effetti atto di
  disposizione la costituzione in garanzia da parte del
  creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori
  operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti
  a favore dei quali la garanzia è costituita non compiano su
  detti beni atti di disposizione.
      4.  La ritenuta di cui al comma 1 è operata dal soggetto
  che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non è
  sostituto d'imposta, da uno degli altri soggetti che comunque
  interviene nel contratto, anche in qualità di
  intermediario.
      5.  Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono
  corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano
  redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del
  decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e si
  applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1
  del citato decreto-legge.
 
DATA=950710 FASCID=DDL12-2851 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2851 TOTPAG=0017 TOTDOC=0020 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0014 RIGINIZ=001 PAGFIN=0014 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=285100 00 FASCIDC=12DDL2851 SORTNAV=0285100 000 00000 ZZDDLC2851 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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