| (Operazioni di "Prestito titoli").
1. I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di
finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta
a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore,
nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli
oggetto del contratto che risultino di pertinenza del
mutuatario. Detto regime non si applica qualora i predetti
proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a
titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di
pertinenza del mutuatario, nonché, per i titoli azionari,
quando nel periodo di efficacia del contratto vengono pagati i
dividendi.
2. Ai fini del presente articolo, per contratto di
finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di
mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro
contratto che persegue le medesime finalità economiche. A tali
contratti si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 56, primo periodo del comma 3- ter, e 61, comma
1- bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Gli stessi contratti sono esenti dalla
tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3278, e successive modificazioni.
3. Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia costituita
da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi dei beni
dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione
che, durante il periodo di efficacia del contratto, il
creditore pignoratizio non compia su di essi atti di
disposizione. Non si considera a tali effetti atto di
disposizione la costituzione in garanzia da parte del
creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori
operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti
a favore dei quali la garanzia è costituita non compiano su
detti beni atti di disposizione.
4. La ritenuta di cui al comma 1 è operata dal soggetto
che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non è
sostituto d'imposta, da uno degli altri soggetti che comunque
interviene nel contratto, anche in qualità di
intermediario.
5. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono
corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano
redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e si
applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1
del citato decreto-legge.
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