| (Monete commemorative o celebrative).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la produzione delle monete a corso legale,
di speciale scelta, da cedere, per finalità commemorative o
celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione
è affidata alla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1
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della legge 20 aprile 1978, n.154, fa direttamente carico al
bilancio dell'Istituto stesso, cui è demandata anche la
provvista dei relativi metalli, anche preziosi.
2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le
caratteristiche tecnico-artistiche delle singole emissioni di
monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi
contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa ad apposito
capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per
ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente
per le stesse stabilito.
3. Nulla è innovato per quanto attiene alle procedure e
alle modalità relative alla produzione delle monete di Stato
di ordinaria circolazione.
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