| (Modalità di finanziamento delle imprese
operanti nel settore della difesa).
1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23
settembre 1994, n.547, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 1994, n.644, è sostituitto dal seguente:
" 5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro
del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari
al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli
investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili
sulla base del presente comma. Ai relativi oneri il Ministero
del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali
con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative
rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20
miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal
1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno
1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.".
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