| (Integrazione delle commissioni interministeriali
di cui alla legge 29 gennaio 1994, n.98).
1. Le commissioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,
della legge 29 gennaio 1994, n.98, sono integrate con tre
rappresentanti del Ministero del tesoro, con diritto di
voto.
2. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti
dall'attuazione del comma 1, si provvede con i risparmi di
spesa derivanti dall'articolo 9.
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