| (Gabinetti dei Ministri).
1. Tra gli enti ed istituti amministrati di cui
all'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio
1924, n.1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n.597,
sono compresi gli enti sottoposti a vigilanza.
2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1
può essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con
il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale
medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o
istituto di provenienza, l'intero trattamento economico
previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto
di impiego.
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